Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13754 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona del liq. p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Salvatore Sanzo, elett. dom. in Roma, Lungotevere Marzio

n. 1, presso lo studio dell’avv. Francesco Macario, come da procura

a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona dei curatori fall.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Castagnola e dall’avv. Fderico

Canalini, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via

Collazia n. 2/F, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di MILANO; G.G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Milano 11.3.2014, n. 1007/14 in

R.G. n. 1898/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 marzo 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

vista la memoria depositata per il controricorrente.

Il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ((OMISSIS)) impugna la sentenza App. Milano 11.3.2014 n. 1007/14, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Milano 24.4.2013, n. 428 dichiarativa del proprio fallimento, conseguente alla revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo, quale proposto nella forma della cessione integrale dei beni ai creditori e con pagamento in tre anni;

2. per la corte, la decisione del tribunale andava ricostruita come riscontro di non fattibilità giuridica della proposta, stante l’estrema aleatorietà del complesso contenzioso con le società del gruppo Volkswagen, al punto che nessuna possibilità ragionevole sussisteva per fondare un giudizio adempitivo di una qualche percentuale ai creditori, neanche privilegiati, questione assorbente ogni altra censura pur esposta dai commissari giudiziali nella loro relazione contestativa L. Fall., ex art. 173;

3. era infondata la doglianza rispetto alla mancata considerazione nell’attivo concordatario dell’importo risarcitorio ritraibile dalla costituzione di parte civile dei commissari in un procedimento penale contro le predette società, già per mancata prova della instaurazione dello stesso dal P.M.;

4. andava ribadita la totale incertezza dell’attivo dipendente dalle azioni di risarcimento del danno, nemmeno esattamente quantificato dalla società;

5. era errato il richiamo ad un carente procedimento valutativo delle pretese della società (OMISSIS) (avanzate poco prima del concordato) raffrontate a quelle (quasi il doppio) opposte in via di domanda riconvenzionale dalle società convenute del gruppo Volkswagen, trattandosi di delibazione compensativa comunque ipotizzata e che in ogni caso non poteva non assumere carattere sommario, con inesorabile esito aleatorio quanto all’attivo, stante la stessa indicazione in relazione attestativa L. Fall., ex art. 161, comma 3, che ben il 60% del fabbisogno concordatario poggiava su “vertenza legale di alea temporale e congruità imponderabile”, tant’è che la stessa fattibilità ne era stata ivi condizionata;

6. pari giudizio perplesso investiva gli esiti del giudizio arbitrale, promosso dalla (OMISSIS) durante il concordato e contro le stesse società per 64 milioni di crediti risarcitori;

7. ad avviso della corte, infine, sia l’appostazione di un credito del debitore sia l’affermazione di un controcredito corrispondente o maggiore, per quanto reciprocamente interni anche alla zona di tutela penale della L. Fall., art. 236, convincevano ad una valutazione in fatto sulla loro portata, quale quella condotta dal primo giudice, nei termini della verifica sommaria;

8. con tre motivi si deduce l’erroneità del provvedimento: a) per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte omesso di dare conto delle contestazioni promosse dai commissari, di natura ulteriore rispetto a quelle alla base della conferma della revoca, ma senza esaminare le difese sul punto sviluppate dalla società, dunque accantonandole siccome meramente assorbite; b) per violazione della L. Fall., art. 240 e art. 2043 c.c., stante la mancata considerazione dell’attivo concordatario costituito dal credito risarcitorio azionato con procedimento arbitrale e in corso di procedura, essendosi trascurato che la ricorrenza dell’illecito non era negativamente condizionata dal mancato esercizio dell’azione penale da parte del P.M., stante l’autonoma legittimazione dei commissari giudiziali e l’impossibilità per le società del gruppo Volkswagen di contrapporre, in quanto responsabili di bancarotta preferenziale, alcun controcredito; c) per violazione della L. Fall., artt. 160-161 e vizio di motivazione, avendo la corte omesso di dare conto delle ragioni di infattibilità della proposta, alla stregua anche del parere legale sull’incasso dei crediti verso le società VW.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in via – preliminare, la richiesta di (OMISSIS) di acquisizione della “relazione” con la “concisa esposizione delle ragioni” della trattazione dell’odierno ricorso in camera di consiglio è inammissibile, poichè fondata sull’erroneo presupposto che, sul ricorso, sia stato avviato il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., mentre invece la relativa trattazione in Camera di consiglio è stata disposta dinanzi alla “sezione semplice” ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, disposizione che, per previsione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, comma 2 (conv. nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), si applica anche ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore della legge di conversione e per i quali non sia stata fissata adunanza in Camera di consiglio, senza che anche per essi sia prescritta alcuna relazione preventiva, peraltro non prevista, nei termini di cui all’istanza, anche per i ricorsi decisi dalla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1;

2. il primo motivo è inammissibile, per manifesta carenza di interesse, poichè la ricorrente, al di là dell’erronea sussunzione del vizio di omessa pronuncia nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè tra quelli del n. 4, non ha esposto quale potesse essere l’utilità concreta, già al fine di ribaltare la decisione impugnata in reclamo, di un esame da condursi anche su altre circostanze, che i giudici di merito hanno considerato assorbite (Cass. 18677/2011) da quella decisiva (Cass. 20689/2016) e che la stessa società ha del tutto omesso, in questa sede, di descrivere in ricorso secondo il canone della specificità e puntualità prescritte per il doveroso riepilogo dei fatti processuali ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

3. d’altro canto, va invero ribadito che “anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. 12664/2012);

4. il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo; per un verso, la invocazione dell’illecito aquiliano non appare questione già introdotta e trattata avanti al giudice di merito, omettendo il ricorrente di indicare con precisione dove, quando e come l’avrebbe avanzata, limite del ricorso che si traduce in impossibile apprezzamento di una questione in apparenza nuova (Cass. 7048/2016);

5. in ogni caso, l’intera seconda censura omette di riportare per quali fatti decisivi vi sarebbe un’ipotesi di bancarotta preferenziale in capo alle tre società del gruppo VW con i tratti così prossimi alla agile verificabilità prospettica in un giudizio accertativo, sia esso della sede penale che di quella civile, da integrare un riconoscibile credito, a sua volta per misura e tempo di esazione compatibile con il cronoprogramma triennale liquidatorio assunto in proposta, per come precisata;

6. il terzo motivo è inammissibile, posto che la censura postula in sostanza un apprezzamento diverso rispetto a quello puntualmente operato dal giudice di merito sulla realizzabilità in concreto della causa del concordato, espressamente esclusa con motivazione la cui rimeditazione alternativa ora intercetta il limite per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 21257/2014, 23828/2015).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, conseguendone la condanna alle spese del ricorrente, secondo il criterio della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 9.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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