Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13754 del 31/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13754 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t.,elettivamente
domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li
rappresenta e difende ex lege
– ricorrenti )ks/t
contro
Schiavone Giuseppe
-intimato
–
avverso la sentenza n. 95/16/2006 della Commissione
Tributaria regionale della Sicilia, Sezione
Staccata
di
Siracusa,
depositata
il
5/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/04/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.
95/16/2006
del
16/01/2006,
Data pubblicazione: 31/05/2013
depositata in data 5/06/2006,
la Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata
di Siracusa respingeva, con compensazione delle
spese di lite, l’appello proposto, in data
29/04/2002, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Siracusa, avverso la decisione n. 22/01/2002 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che
aveva parzialmente accolto il ricorso (cumulativo)
esattoriale, notificatagli nel dicembre 2000,
inerente maggiori imposte IRPEF e contributo SSN,
per l’anno 1992, dovute dal contribuente, socio
della Schiavone Gioielli snc, a seguito della
rettifica del reddito della società, e TARSU, per
l’anno 1999. La C.T.P., dichiarato inammissibile il
ricorso del contribuente nella parte relativa al
tributo, di minore rilievo, TARSU (per
inammissibilità del ricorso cumulativo, concernente
tributi diversi, privi di elementi di connessione
tra loro e coinvolgenti Enti impositori diversi),
aveva accolto il ricorso del contribuente, nel
resto, ritenendo fondata (assorbita l’altra
eccezione, preliminare, del contribuente di
decadenza per tardività della notifica della
cartella, ai sensi dell’art.25 DPR 602/1973)
l’eccezione preliminare di illegittimità
dell’iscrizione a ruolo, effettuata dall’Ufficio,
per un terzo della maggiore imposta accertata, ai
sensi dell’art. 2 quinquies comma 6 del d.l.
564/1994, convertito nella 1. 656/1994, pur a
seguito di declaratoria di cessazione della materia
del contendere, per effetto di definizione della
lite ai sensi del citato d.l. 564/1994, non essendo
provata la pendenza del giudizio alla data del
31/12/1994 (condizione per l’iscrizione a ruolo di
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proposto da Schiavone Giuseppe contro una cartella
1/3 della maggior imposta accertata).
La Commissione Tributaria Regionale, da un lato,
dichiarava inammissibile l’appello incidentale
dello Schiavone, sulla questione della tardività
della notifica della cartella, nella parte relativa
all’IRPEF ed al contributo SSN, per carenza di
interesse, difettando il presupposto della
soccombenza in primo grado, e, pur ritenendo
contribuente, lo respingeva, nel merito, nella
parte relativa al tributo Tarsu per l’anno 1999 e,
dall’altro lato, respingeva, nel merito, il gravame
principale dell’Agenzia delle Entrate (concernente
l’IRPEF ed il contributo SSN anno 1992), in quanto
riteneva provato che “alla data del 31/12/1994, non
era in atto alcuna lite fiscale pendente relativa
all’imposta ed all’annualità delle quali si
controverte”,
esistendo soltanto
“un processo
verbale di constatazione”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo due
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.
(Motivo 1, in relazione agli artt.10 d.lgs.
546/1992 e 102 c.p.c., in quanto unico
contraddittore, in ipotesi di contestazione di vizi
propri della cartella di pagamento, doveva
ritenersi il Concessionario alla riscossione;
Motivo 2, in relazione all’art.2 quinquies comma 6 °
d.l. 564/1994, essendo comunque dovuto dal
contribuente, in tema di definizione delle liti
fiscali pendenti, il pagamento aggiuntivo del terzo
della maggiore imposta accertata, con conseguente
legittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata in
danno dello Schiavone, anche se, alla data del
ammissibile in toto il ricorso cumulativo del
31/12/1994, lo stesso non avesse proposto ricorso
in opposizione davanti agli organi del contenzioso
tributario).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
In
materia
di
impugnazione
della
cartella
esattoriale, la tardività della notificazione della
tale da legittimare in via esclusiva il
concessionario a contraddire nel relativo giudizio.
La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente
titolare del credito tributario e non già al
concessionario al quale, se è fatto destinatario
dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in
giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere
all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto
a disporre d’ufficio l’integrazione del
contraddittorio, in quanto non è configurarle nella
specie un litisconsorzio necessario (Cass. n.
369/2009: Cass. n. 22939/2007 e Cass. S.U. n.
16412/2007; v. anche Cass. n. 933/2009, secondo la
quale il fatto che il contribuente venga a
conoscenza del ruolo soltanto tramite la
notificazione dello stesso ad opera di un terzo,
concessionario della riscossione, non determina
(cfr. Cass. 14 febbraio 2007 n. 3242) nessuna
situazione di litisconsorzio necessario, né
sostanziale né processuale, tra l’ente impositore
(autore del ruolo) ed il concessionario detto,
atteso che quest’ultimo, esercitando i poteri,
propri, volti alla riscossione delle imposte
iscritte nel ruolo, nell’operazione di portare a
conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una
mera funzione di notifica, ovverosia di
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cartella non costituisce vizio proprio di questa,
trasmissione al destinatario del titolo esecutivo
così come formato dall’ente e, pertanto, non è
passivamente legittimato a rispondere di vizi
propri del ruolo, come trasfuso nella cartella
emessa per la riscossione del credito indicato
nello stesso; da ultimo, Cass. 3793/2013).
Il secondo motivo è del pari infondato.
Invero, l’art. 2 quinquies comma I ° del DL n.
data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle Commissioni
Tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che
possono insorgere per atti notificati entro la
medesima data, ivi compresi i processi verbali di
constatazione per i quali non sia stato ancora
notificato atto di imposizione, possono essere
definite, a domanda del ricorrente:a) con il
pagamento della somma di lire 150mila, se la lite è
di importo fino a lire 2 milioni;b) con il
pagamento di una somma pari al dieci per cento del
valore della lite , se questo è di importo
superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20
milioni”.
Il comma 6 ° della medesima norma è, poi,
del seguente tenore:
“Restano comunque dovute le
somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di
giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o
liquidate: dette somme, a seguito delle
• definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La
definizione non da comunque luogo alla restituzione
delle somme eventualmente già versate dal
ricorrente”.
Tale essendo il tenore delle norme denunciate, la
terminologia usata dal Legislatore, al primo comma,
nel prevedere le due ipotesi di definizione dei
rapporti fiscali, identificate in realtà fattuali
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564/94 cosi recita: “Le liti fiscali, pendenti alla
caratterizzantesi o per la pendenza della lite
innanzi ad organi giurisdizionali, ovvero per
l’esistenza di un p.v.c. per il quale non sia stato
ancora notificato atto di imposizione, ed al comma
“Restano comunque dovute le
6 ° nel disporre che
somme il cui pagamento è
disposizioni di
legge in ipotesi
anche se non
liquidate ..”,
di pendenza di
ancora iscritte a ruolo o
hanno indotto a ritenere che tale
ultima disposizione è esclusivamente applicabile ai
rapporti fiscali oggetto di contestazione
giudiziaria innanzi alle Commissioni Tributarie e
non anche alle diverse fattispecie in cui non solo
non sussista alcuna pendenza giudiziaria ma,
neppure, risulti accertato l’imponibile, per essere
stato redatto un mero processo verbale di
constatazione m” seguito da accertamento
(Cass.5277/2003; Cass.12789/2006, in materia di
IVA: “In tema di condono fiscale, e con riferimento
alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista
dall’art.
2-quinquies
del d.l. 30 settembre 1994,
n. 564, convertito in legge 30
novembre
1994, n.
656, nel caso in cui l’istanza si riferisca ad un
processo verbale di constatazione per il quale non
sia stato ancora notificato atto di imposizione, il
contribuente non è tenuto a versare anche le somme
pendenza del giudizio, è
il cui pagamento, in
previsto, in
d.P.R.
materia
di IVA,
n.
26 ottobre 1972,
dall’art. 60 del
633: la parificazione
delle liti potenziali a quelle effettive,
conseguente
alla previsione della possibilità di
definizione
agevolata anche in riferimento al
verbali di constatazione, non suscettibili di
autonoma impugnazione, non comporta infatti
l’estensione
a
quest’ultima
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fattispecie
giudizio,
previsto dalle vigenti
CENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI T.)EL
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dell’obbligo di corrispondere le somme il cui
pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di
legge in ipotesi di pendenza di giudizio, il quale
è riferibile esclusivamente a situazioni nelle
quali il contribuente ha impugnato (o avrebbe
potuto impugnare) l’atto impositivo dinanzi al
giudice
tributario”;,
Cass.15888/2009;
contra
Cass.
18226/2007;
Cass.
7436/2003
e
tuttavia, pur negandosi la necessità della pendenza
di giudizio come condizione per la sussistenza
dell’obbligazione del pagamento della somma in
questione, si da’ rilievo alla parificazione, ai
fini dell’esercizio della facoltà di definire la
lite, della condizione del contribuente che abbia
ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento da
quella di chi abbia presentato ricorso in
opposizione e si evidenzia come la prima ipotesi
sia comunque diversa da quella di chi abbia
ricevuto, come nella specie, solo la notifica del
processo verbale di constatazione).
La
sentenza
impugnata
ha
fatto
corretta
applicazione di detti principi, avendo accertato
che, alla data del 31/12/1994, non era in atto
alcuna lite fiscale, essendo stato notificato il
solo processo verbale di constatazione redatto
dalla Guardia di Finanza.
La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/04/2013.
Il Prestc/I nt
Cass.21768/2011, ultima pronuncia nella quale