Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13754 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO ELIO

13/A, presso lo studio dell’avvocato CASSIA GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENNA ALESSANDRO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 307/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositati l11/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.O., impugnava il decreto della Corte di Appello di Potenza del 01/10/2009, che aveva rigettato il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata dì procedimento , ritenendo che questi non avesse fornito prova del danno occorso.

Si è costituito il Ministero della Giustizia.

Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. S.u. 1338/04) il danno non patrimoniale, pur non essendo automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione, è conseguenza normale dell’eccessiva durata del processo, salvo che ricorrano circostanze particolari che lo escludano, e che devono essere specificate e provate dall’amministrazione.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi il danno non patrimoniale nell’importo di Euro 1.650,00 (procedimento presupposto penale: gennaio 2001 -conclusione delle indagini preliminari – sentenza di primo grado settembre 2007;

sentenza d’appello dicembre 2008) durata ragionevole: 5 anni.

Le spese seguono la soccombenza per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.650,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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