Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13754 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13551-2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto 2092/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il

10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – I.S., cittadino nigeriano, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 15 gennaio 2020 con cui il Tribunale di Torino ha disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, non potendosi riconoscere rilievo ad un atto di costituzione depositato per i fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per essere stata omessa l’audizione del ricorrente pur in mancanza della videoregistrazione.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584/2020, Rv. 658982-01).

Nel caso in esame non è neppure allegato alla sussistenza di una delle situazioni sopraelencate.

Nè il ricorso argomenti per rimettere in discussione l’orientamento trascritto in massima.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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