Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13754 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2087/2011 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE E.B. 90 S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio
Pace, per procure a margine dei ricorsi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 14/35/2009, depositata il 4/12/2009;
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 26246/2012 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE E.B. 90 S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio
Pace, per procure a margine dei ricorsi;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso il diniego di definizione di lite pendente prot. n.
95785/2012 notificato in data 1/9/2012;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 29
aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;
udito per la ricorrente l’Avv. Ernesto De Sanctis, per delega
dell’Avv. Fabio Pace;
udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Mario
Capolupo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per la declaratoria di cessata
materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in data 4/12/2009 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Immobiliare E.B. 90 S.r.l. avverso cartella esattoriale ad essa notificata a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, per Irpeg e Irap relative al periodo di imposta 2003.
Condividendo quanto affermato dal primo giudice, la C.T.R. rilevava infatti che quanto rappresentato dalla ricorrente – e cioè che l’indicazione nella dichiarazione di un reddito calcolato con l’elaborazione degli studi di settore fosse frutto di un errore commesso al momento dell’invio della dichiarazione medesima, non avendo essa società mai avuto la volontà di adeguarsi a detti studi – avrebbe dovuto essere dedotto mediante dichiarazione in rettifica entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva ovvero, dopo tale scadenza, essere posto a fondamento di adeguata istanza di rimborso.
Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente, sulla base di due motivi.
2. In pendenza del giudizio, la società ha proposto istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv.
con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, alla quale l’Agenzia delle entrate ha opposto diniego in data 7/8/2012, in ragione della ritenuta non definibilità delle liti fiscali concernenti cartelle emesse per imposte dichiarate e non versate.
Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte (r.g.n. 26246/12).
In entrambi i procedimenti l’Agenzia delle entrate ha depositato c.d.
atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
3. Con memoria depositata in data 22/4/2016 la società ricorrente ha rappresentato che con provvedimento di autotutela (allegato in copia alla memoria) l’Agenzia delle entrate ha annullato il diniego di definizione della lite pendente; ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I procedimenti vanno preliminarmente riuniti per connessione ai sensi dell’art. 274 c.p.c..
Il sopravvenuto accoglimento, melius re perpensa, da parte dell’amministrazione della domanda di definizione di lite pendente proposto dalla società ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con provvedimento di autotutela di cui è copia in atti (prot. n. 2012/148579 del 5/12/2012) determina l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 2087/2011 (quello ad esso riunito dovendosi considerare mero sub-procedimento incidentale, la cui sorte è ovviamente assorbita dal predetto esito del primo) per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della cessata materia del contendere.
In tal senso va dunque statuito in dispositivo, con integrale compensazione delle spese.
PQM
La Corte, riuniti i procedimenti, dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere; compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016