Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13753 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3692/2012 proposto da:

Banca Italease S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t,

elettivamente domiciliata in Roma, via Guido Alfani n. 29, presso lo

studio dell’avvocato Gianmarco Panetta, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gianfranco Salutari, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in persona dei

curatori p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio

n. 34, presso lo studio dell’avvocato Quirino D’angelo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Di Bartolomeo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PESCARA, depositato il

18/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1) Banca Italease s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, il decreto del Tribunale di Pescara del 24.11.2011 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione L. Fall., ex art. 98, da essa proposta avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. con ricorso depositato il 20.12.2010, ben oltre il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla L. Fall., art. 97, eseguita dal curatore l’8.6.2010, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio eletto dalla banca nella domanda di insinuazione.

Il Fallimento resiste con controricorso.

2)Con l’unico motivo di ricorso, Banca Italease s.p.a. denuncia violazione della L. Fall., artt. 92 e 93.

Deduce di aver eletto domicilio, nella domanda di insinuazione, presso la propria sede di Milano, dalla quale si era di lì a poco trasferita, anzichè nel circondario del Tribunale di Pescara, e di essere venuta a conoscenza della comunicazione L. Fall., ex art. 97, effettuata dal curatore al domicilio eletto, solo nel corso di un altro giudizio di opposizione.

Ciò premesso in fatto, sostiene che la comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita in cancelleria, secondo quanto era stato preannunciato dal curatore, nell’avviso inviatole ai sensi della L. Fall., art. 92, proprio al fine di colmare la lacuna normativa che la legge presenta sul punto, atteso che l’art. 93, comma 4 (nel testo, anteriore alla novella di cui alla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) si limita a stabilire che, se la domanda di insinuazione non contiene l’elezione di domicilio del creditore in un comune del circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento, vanno effettuate in cancelleria “le comunicazioni successive a quella con cui il curatore dà notizia dell’esecutività dello stato passivo”.

3) La censura non merita accoglimento.

3.1) In linea di principio, va rilevato che, proprio dal testo della L. Fall., art. 93, comma 4, vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 221 del 2012, che non menzionava la comunicazione di cui all’art. 97, fra quelle che dovevano essere effettuate in cancelleria nel caso di mancata elezione di domicilio del creditore nella domanda di insinuazione, doveva ricavarsi, a contrario, che la regola non era applicabile alla raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo: questa pertanto, nella predetta ipotesi, andava indirizzata al domicilio reale del creditore (e dunque, nel caso di società, presso la sua sede legale).

3.2) La questione di diritto risulta tuttavia priva di effettiva rilevanza nella presente sede, per la dirimente ragione che la ricorrente non contesta l’accertamento del tribunale secondo cui la comunicazione venne correttamente eseguita nei suoi confronti 1’8.6.2010, con raccomandata con avviso di ricevimento, proprio al domicilio eletto nella domanda di insinuazione, nè chiarisce perchè, ciò nonostante, non ne abbia avuto conoscenza (fatto, questo, di per sè stesso inidoneo a precludere il decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1, ma che, ove ad essa non imputabile, avrebbe potuto eventualmente giustificare la sua rimessione in termini).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 16.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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