Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13753 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.S. (OMISSIS), elettivamente o domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MILLI
MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato LICCI ALDO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 251/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di BARI
del 13/10/09, depositato il 21/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, impugnava il decreto della Corte di Appello di Bari del 21 ottobre 2009, che l’aveva condannato al pagamento di somma in favore di L.S., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Si è costituito, con controricorso il L..
Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente i motivi per cui chiedeva la cassazione del provvedimento con l’indicazione delle norme su cui essi si fondano.
Il ricorrente si è limitato a lamentare una generica violazione di regole di competenza, senza specificare norme o principi giuridici violati, nè è possibile, dal contenuto del motivo, individuare esattamente l’oggetto delle censure e identificare i principi di diritto che si assumono disapplicati. Non è possibile comprendere quale, sia esattamente la legge violata, in quanto il ricorrente richiama soltanto norme che, secondo lo stesso potrebbero trovare applicazione (L. n. 89 del 2001, art. 3) il richiamo all’art. 25 c.p.c. non costituisce censura posto che nessuna violazione della disposizione viene lamentata al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011