Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13752 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22911/2011 proposto da:

Klik S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 33, presso

l’avvocato Veneziano Simone, rappresentata e difesa dall’avvocato

Persico Livio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l’avvocato Guido Maria

Pottino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

e contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Cons. Dott.DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 12/7/2011, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione di Klik s.p.a. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., intesa ad ottenere l’ammissione del credito di Euro 1.421.307,64, dovuto in tesi a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al blocco totale avvenuto il (OMISSIS) di 6224 linee telefoniche, dovuto alla morosità verso Telecom della (OMISSIS) s.p.a., da cui la Klik acquistava traffico telefonico.

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto mancare la piena prova del credito, atteso che non v’era alcun concreto riscontro del rapporto contrattuale tra la fallita e la ricorrente, come anche evidenziato dalla stessa consulenza di parte; che l’assenza del contratto comportava la carenza della data certa dello stesso e del conseguente rapporto contrattuale, e che non rilevavano l’esistenza di un Gruppo (OMISSIS) e la prestazione resa da Elitel s.r.l. attraverso altra società al di fuori del rapporto contrattuale.

Il primo Giudice ha ritenuto sfornita di prova anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., avendo la ricorrente allegato a riguardo circostanze non univoche, per come rappresentato anche dal C.t.p.; che mancava ogni elemento a supporto della verificazione dell’evento e della sua imputabilità alla società ex art. 2043 c.c., così come in relazione alla dedotta interruzione da parte di Telecom della fornitura per la ragione addotta, e che non era provata l’asserita comunicazione da parte del cali center di Telecom delle difficoltà finanziarie della (OMISSIS).

Ricorre avverso detta pronuncia la Klik s.p.a., con ricorso affidato a quattro motivi.

I controricorrenti non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 e subordinatamente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciato il Tribunale in merito alla richiesta di ammissione dei capi di prova per testi, dedotti alle lettera da a) a k); col secondo, sempre sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, si duole dell’avere il Tribunale trascurato le risultanze documentali fornite in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., in particolare, le fatture emesse dalla (OMISSIS) alla Klik dal 2006 all’agosto 2007; la fattura emessa da RCS Pubblicità del 31/8/2007, per la “comunicazione alla clientela” della Klik del (OMISSIS) sul (OMISSIS); la fattura della Eutelia, ulteriore gestore a cui la Klik si era dovuta urgentemente rivolgere nel luglio 2007, che dimostrava la collocazione proprio nel luglio 2007 di migliaia di utenze presso il diverso operatore ed i relativi costi; le fatture relative ai costi pubblicitari sopportati dalla Klik in concomitanza con l’acquisizione delle forniture della (OMISSIS) s.p.a.; i documenti giustificativi dei costi sopportati per il pagamento dei compensi al procacciatori di clienti;

col terzo, della mancata pronuncia sulla richiesta di disporre la C.t.u., o comunque della mancata disposizione della C.t.u., da ritenersi necessaria, atteso che richiede particolari cognizioni tecniche accertare quanti utenti, serbando il proprio numero di telefono, siano rimasti clienti Klik dopo il luglio 2007;

col quarto, della violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., atteso che era necessario il ricorso all’equità per la quantificazione dei costi conseguenti all’illecita, repentina interruzione della fornitura del traffico telefonico.

Il primo motivo è inammissibile, atteso che delle molteplici ragioni addotte dal Tribunale per non ammettere il credito per responsabilità contrattuale, come sopra riportate, la ricorrente si è limitata far valere la mancanza di ogni determinazione in relazione alle prove per testi (intese a provare il blocco delle linee, del tutto genericamente le ragioni dello stesso ed i successivi rapporti con la clientela), mentre il Tribunale ha ritenuto la mancanza in radice del rapporto contrattuale tra le parti, dando atto che la stessa consulenza di parte aveva evidenziato il rapporto tra la Klik e la diversa società (OMISSIS) s.r.l., ed evidenziando che nessuna valenza assumeva l’esistenza del Gruppo (OMISSIS), stante l’autonomia di ogni società all’interno del gruppo.

Anche sul piano del mero fatto, in ogni caso, va osservato che la tesi della odierna ricorrente avrebbe potuto avere un fondamento ove la stessa avesse provato l’obbligo assunto in contratto dalla (OMISSIS) s.p.a. di fornire traffico telefonico.

Anche la doglianza di cui al secondo motivo, inteso a far valere la responsabilità ex art. 2043 c.c. e la mancata valutazione dei documenti prodotti a riguardo, è inammissibile, non avendo la ricorrente in alcun modo censurato i rilievi di fondo operati dal Tribunale, relativi alle carenze documentali sulla deduzione della interruzione della fornitura da parte di Telecom e sulla motivazione della stessa, sul collegamento causale del dedotto ed indimostrato calo della clientela, di talchè le censure della Klik si rivelano sostanzialmente come intese a far valere una ricostruzione dei fatti diversa da quella argomentata dal Tribunale.

Restano assorbiti il terzo ed il quarto mezzo, relativi al quantum.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 13.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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