Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13752 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13401-2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
e contro
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 1035/2020 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 12/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – O.E. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi (Ndr: testo originale non comprensibile) all’atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il primo mezzo denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del richiedente.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, lamentando il diniego della protezione umanitaria.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Il primo mezzo, volto a lamentare che il Tribunale non abbia disposto l’audizione del richiedente, quantunque sollecitata, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..
Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584/2020, Rv. 658982-01).
Nel caso in esame il ricorrente neppure spiega quale delle tre situazioni indicate sarebbe nel caso di specie ricorrente.
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.
Si tratta di considerazioni di ordine generale sulla protezione internazionale nelle quali non è detto assolutamente nulla che sia riferibile alla personale situazione di vulnerabilità di O.E..
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021