Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13752 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA
29, presso lo studio dell’avvocato SALERNO GASPARE e ALLOCCA GIORGIO,
che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA e PULLI CLEMENTINA giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9029/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/03/2006 r.g.n. 11165/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;
udito l’Avvocato SALERNO GASPARE;
uditi l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
F.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 30 marzo 2006, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell’INPS. Con tale ricorso il F. ex dirigente dell’ente soppresso ENPI e titolare di pensione INPS, aveva chiesto la ricostituzione del trattamento pensionistico con il ricalcalo della retribuzione di posizione ex art. 38 ccnl per i dirigenti dell’INPS, da ragguagliarsi al trattamento percepito dai dirigenti dell’INPS di parigrado e la condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze.
Il Tribunale respinse la domanda rilevando che l’equiparazione con il personale dell’INPS non era ammissibile perche’ il personale dell’ENPI non era transitato nell’INPS, ma in altra amministrazione dello Stato.
La Corte ha ritenuto fondata tale affermazione ed ha rigettato l’appello.
Il F. articola un unico motivo di ricorso. L’INPS si e’ difesa con controricorso.
Il motivo unico denunzia la “illegittimita’ della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Il quesito di diritto e’ cosi’ testualmente formulato: “ci si deve chiedere in ipotesi di un legislatore attento, logico ed anche concreto se siano atti incompatibili tra di loro aver prima permesso il diritto di opzione ex 482/88 combinato disposto con l’art. 75, commi 1 e 2, e subito dopo negare ai pensionati optanti la ricostruzione del trattamento di pensione gia’ in corso, negando agli stessi il riferimento di cui all’art. 30 FIP alle retribuzioni percepite dal personale INPS che e’ riferimento esclusivo perche’ residuale”.
Il ricorso e’ inammissibile, perche’ non vengono specificamente indicate le norme di legge che si assumono violate o falsamente applicate e perche’ e’ formulato in modo generico. Il quesito di diritto, in se’ di difficile comprensione, non corrisponde al contenuto del motivo e comunque non permette di comprendere come e perche’ la decisione della Corte d’appello di Roma avrebbe violato una o piu’ disposizioni di legge.
Il ricorso e’ pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010