Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13752 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25461/2009 R.G. proposto da:

COMEC S.A.S. DI M.F. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, M.F., P.

P., G.A., P.M., M.G.,

M.M., tutti rappresentati e difesi dall’Avv.

Maurizio Nucci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso

il suo studio in Roma, Via Lutezia n. 8, come da procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 78/11/2008, depositata il 30/09/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per i ricorrenti l’Avv. Maurizio Nucci;

udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato Mario

Capolupo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Comec S.a.s. di M.F. & C. e i soci M.F., P.P., G.A., P.M., M.G., M.M., impugnavano con separati ricorsi, avanti la C.T.P. di Pavia, gli avvisi di accertamento nei loro confronti emessi dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Voghera, con i quali, sulla base dei rilievi contenuti nel p.v.c. redatto all’esito di verifica generale condotta tra il 5 maggio e il 9 luglio 2004, venivano recuperati a tassazione, a fini Iva, Irap e Irpef per l’anno d’imposta 2001, ricavi non contabilizzati per un ammontare pari a Euro 198.431,21, interessi attivi riferibili ad acconti erogati al socio M.F. per Euro 8.244,66, un credito inesigibile per Ilor relativa agli anni 1982-1983, interessi passivi indeducibili per il complessivo importo di Lire 15.963.890 (per un complessivo maggior reddito imponibile pari a Euro 167.229,26).

Con separate sentenze rese in data 13/6/2006, l’adita C.T.P. accoglieva i ricorsi.

2. I gravami interposti dall’ufficio, previa riunione, erano parzialmente accolti dalla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza depositata in data 30/9/2008, rideterminava il reddito d’impresa in Euro 118.117,31 (anzichè Euro 167.229,26) ai fini delle II.DD. “con conseguente rettifica de/le riprese ai fini Iva e con imputazione ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione”.

Ritenevano infatti i giudici d’appello che i rilievi dei contribuenti circa l’esistenza di errori contabili commessi dai verificatori fossero “meritevoli di accoglimento trattandosi di errori dettagliatamente evidenziati e non specificatamente contestati dall’ufficio in sede processuale” e che gli stessi dovessero quindi condurre a rettifica dei maggiori ricavi e, conseguentemente, delle basi imponibili per le operate riprese a tassazione, nei sensi illustrati con tabelle nel corpo della sentenza medesima.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso i predetti contribuenti sulla base di due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Affermano che immotivatamente e comunque contraddittoriamente la C.T.R., da un lato, ha ritenuto la contabilità della Comec nel suo complesso inattendibile per la presenza di “diverse anomalie ed irregolarità” e, dall’altro, ha comunque riconosciuto che l’ufficio ha commesso “numerosi errori” in sede di accertamento, restando inspiegato se e perchè, nonostante questi ultimi, la contabilità della società potesse ancora ritenersi inattendibile.

Lamentano inoltre mancanza di motivazione sui rilievi non accolti e in particolare su quello che contestava la legittimità di una valutazione dei ricavi operata attraverso l’applicazione di un prezzo medio di periodo delle merci vendute, disattendendo i corrispettivi contrattuali risultanti dalle scritture contabili.

Formulano i seguenti quesiti:

– “dica la Suprema Corte di Cassazione se l’aver ritenuto in sentenza la legittimità di un accertamento induttivo compiuto sulla base di un’asserita complessiva inattendibilità della contabilità tenuta dalla società costituisca omissione di motivazione, seguita da contraddittorietà della motivazione, su di un punto decisivo della controversia, qualora a supporto di tale convincimento non sia esposta alcuna ragione, nè in fatto nè in diritto, ma anzi si esprima l’avviso che le operazioni di verifica siano inficiate da numerosi e rilevanti errori”;

– “dica la Suprema Corte di Cassazione se l’aver ritenuto in sentenza: di confermare la ripresa a tassazione di un credito Ilor divenuto inesigibile per prescrizione; di confermare le voci RF5, RF14, RF27, RF41; di confermare l’indeducibilità di interessi passivi per Euro 15.694.000; di confermare la legittimità di una valutazione dei ricavi operata attraverso l’applicazione di un prezzo medio delle merci vendute, disattendendo i corrispettivi contrattuali risultanti dalle scritture contabili, costituisca omissione di motivazione su di un punto decisivo della controversia, qualora non sia esposta alcuna ragione, nè in fatto nè in diritto, a supporto di tale convincimento”.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Formulano al riguardo il seguente quesito di diritto:

“dica la Suprema Corte di Cassazione se l’aver ritenuto in sentenza legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi della società sulla base di una assunta irregolarità delle scritture ausiliarie di magazzino, violi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d, qualora nella sentenza medesima: si dia atto di numerosi errori nelle contestazioni mosse dall’Ufficio alle scritture di magazzino e la ragione dei rilevati scostamenti dei prezzi di vendita delle merci sia offerta dallo stesso Ufficio nel ricorso in appello”.

6. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con riferimento al secondo profilo di censura (v. secondo momento di sintesi sopra trascritto).

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorra il vizio di insufficiente motivazione ove il Giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il Giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v.

ex multis, Cass. Sez. L, n. 11198 del 12/11/1997, Rv. 509810).

Nel caso di specie, non si ravvisa tale iter argomentativo; non è dato leggere invero alcuna considerazione in ordine ai rilievi formulati nei ricorsi introduttivi ed integralmente accolti in primo grado (rilievi in questa sede specificamente indicati con la testuale trascrizione in parte qua dei ricorsi introduttivi, con indubbio assolvimento dell’onere di autosufficienza), rimasti invece non accolti in appello. Posto che la parziale riduzione del reddito imponibile rettificato discende dall’accoglimento dei soli “errori dettagliatamente evidenziati e non specificatamente contestati dall’ufficio in sede processuale”, può solo desumersi, in negativo e per implicito, che la Corte territoriale abbia ritenuto gli altri rilievi non accoglibili in quanto non dettagliatamente evidenziati e/o perchè specificatamente contestati dall’ufficio.

Entrambi tali (implicite) giustificazioni devono però ritenersi inidonee ad assolvere l’onere motivazionale sopra detto: la prima in quanto contraddetta dalla specificità dei rilievi quale ricavabile dalla illustrazione dei motivi; la seconda in quanto evidentemente insufficiente a dar ragione della dovuta valutazione della fondatezza della pretesa impositiva.

7. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con conseguente assorbimento delle restanti censure – e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo esame sui punti indicati, oltre che per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in relazione alla seconda censura con esso dedotta; dichiara assorbite le restanti censure; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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