Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13752 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9212/2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Pesaro, via Castelfidardo

26, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraternale, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1227/2018 del Tribunale di Ancora, depositato

il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.D., di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 14 febbraio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come nella specie difettino le condizioni occorrenti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: “non si può ritenere” che il richiedente sia “perseguitato e che si trovi nelle condizioni di non potere o non volere (giustificatamente) a causa del timore della persecuzione avvalersi della protezione del Paese di provenienza”; d’altronde, si tratta di “vicende di cui il ricorrente non ha specificato nulla”.

Difettano altresì – ha proseguito la pronuncia – pure le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come emerge tra l’altro dal report EASO del settembre 2017 e dalla relazione dell’UNDP del 2016, la zona meridionale della (OMISSIS), da cui proviene il richiedente, non presenta particolari criticità sotto il profilo della situazione sociale e politica. Non sembra sussistere, d’altro canto, il “rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine”.

In punto di protezione umanitaria, il richiedente non ha evidenziato ha concluso il Tribunale – peculiari situazioni di vulnerabilità specifiche alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento A.D. presenta ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso assume “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. b) laddove non viene considerata e sussunta nell’ambito di applicazione della detta norma la motivazione religiosa sottesa all’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), art. 3 e art. 5, lett. c.) in relazione alla sussistenza di un danno grave, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente omesso esame della situazione d’instabilità politico democratica e rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per presenza di gruppi estremistici diffusi nell’intero Paese ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Nel concreto del suo svolgimento, il motivo svolge tre censure: anzitutto, che “il Tribunale di Ancona omette la valutazione di un fatto decisivo, allorquando non considera che il sig. A.D. è (OMISSIS) e per tali motivi rifiutava la proposta di aderire al gruppo occulto e subiva minacce… ad opera degli appartenenti al gruppo religioso settario”; inoltre, che questo falsamente applica la normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 perchè ha negato che questi “atti di intimidazione, posti in essere da organi non statali e senza la protezione dello Stato, abbiano una valenza persecutoria”; infine, che omette di “considerare la violenza diffusa nel Paese” della (OMISSIS).

5.- Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla prima censura, è da osservare che – secondo la giurisprudenza di questa Corte -, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella pronuncia impugnata, è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, indicare gli atti e i modi in cui la questione è stata specificamente sollevata e trattata nell’ambito del merito (cfr. Cass., 18 ottobre 23675; nonchè, da ultimo, Cass., 31 marzo 2020, n. 23675). Il che, nella specie, non avviene, posto che il decreto impugnato non fa menzione della religione del richiedente, nè riferisce di problematiche di religione alla base dell’espatrio di quest’ultimo.

La seconda censura non si confronta con la ragione del decidere del Tribunale. Questa non si basa sul carattere non statuale degli atti intimidatori, come assume il richiedente, quanto piuttosto sul fatto che, nel caso, lo stesso ben avrebbe potuto avvalersi della protezione dello Stato.

L’ultima censura si scontra con la constatazione che, in realtà, il Tribunale analizza la situazione politica, sociale ed economica della (OMISSIS) del sud, pure richiamando le fonti poste a base della sua valutazione. Nei fatti, questa censura sembra volere richiedere un nuovo esame degli elementi materiali della fattispecie, instando per un giudizio che è invece precluso all’esame di questa Corte.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.200.00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA