Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13751 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17831/2011 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 937/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 7/5-6/7/2010, ha respinto l’appello proposto dal Ministero delle Attività Produttive nei confronti del Fallimento della (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale, di reiezione della domanda di insinuazione tardiva del credito di Lire 456.429.590 per sorte capitale ed interessi, vantato in forza della revoca del contributo industriale concesso alla società dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

La Corte del merito, premessa l’ammissibilità dell’intervento in grado d’appello della (OMISSIS) nella contumacia del Fallimento, ha riportato integralmente i cinque motivi dell’atto d’appello, a cui ha opposto le considerazioni del Tribunale, ritenute esatte, intese a far valere, quale punto di forza ai fini della reiezione, il principio secondo il quale il diritto alla restituzione della somma erogata a ragione della risoluzione del rapporto posto in essere dalla P.A. può consolidarsi solo allorquando il procedimento di autotutela sia attivato e concluso prima del fallimento.

Il Ministero dello Sviluppo economico ricorre sulla base di due motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

Col primo motivo, il Ministero fa valere la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., concretizzandosi la pronuncia impugnata in un sostanziale non liquet, limitandosi al pedissequo richiamo della pronuncia del Tribunale.

Col secondo, sostiene che la fonte dell’obbligo restitutorio non è il decreto di revoca, ma l’atto d’obbligo del 27/6/1987, con cui la società si era impegnata alla restituzione della somma di Lire 292.896.000 oltre interessi, nel caso di mancata ultimazione nei termini previsti e collaudo con esito positivo, nonchè la previsione del Decreto 15 giugno 1987, ex art. 5, u.c., di revoca del contributo in caso di fallimento, nel caso dichiarato il 22/12/1994; che la richiesta di un’ulteriore proroga di (OMISSIS) era del 30/5/1994, non esitata sino alla data del fallimento, che quindi il credito dell’Amministrazione esisteva già alla data del fallimento e che l’atto di revoca aveva avuto solo una funzione accertativa dell’obbligo già sorto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo è inammissibile.

Come affermato, tra le altre, nella pronuncia di questa Corte del 19/7/2016, n. 14786, in senso conforme alle precedenti decisioni del 12/8/2010, n. 18625 e del 20/5/2011, n. 1138, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Ciò posto, deve rilevarsi che il Ministero ha formulato il motivo in modo del tutto generico, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, senza precisare di quali specifici motivi o argomenti posti a base dell’appello non sarebbe stato dato conto dalla Corte del merito nel riportare la motivazione resa dal Tribunale, essendo in ogni caso la parte onerata di circoscrivere e dettagliare come e con quali omissioni la Corte del merito sia incorsa nel vizio denunciato, pur trattandosi di vizio processuale, per il quale il Giudice di legittimità è anche giudice del fatto (sul principio, si richiamano le pronunce del 20/7/2012, n. 12664 e del 10/1/2012, n. 86).

Il secondo motivo è fondato.

Si rende applicabile il principio già espresso da questa Corte nella pronuncia del 3/7/2015, n. 13763 in una fattispecie analoga alla presente, nella quale si discorreva della decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione del contributo ai fini dell’ammissione al passivo; nella pronuncia citata è stato rilevato quanto segue: “Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 20 luglio 2011, n. 15867, affermando la giurisdizione del giudice ordinario in caso di controversia relativa alla revoca di contributi per il fallimento del beneficiario e per la conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo al quale il contributo era destinato, hanno precisato che in questo caso l’amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell’attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto del contributo. Nella specie, inoltre, la revoca del contributo di concessione era già prevista dal provvedimento concessorio e di conseguenza operava automaticamente, al momento della dichiarazione di fallimento, confermando il valore meramente dichiarativo del provvedimento di revoca del 9 dicembre 1992; ne consegue che il diritto alla restituzione delle somme versate era già sorto con la dichiarazione di fallimento”.

Ne consegue l’erroneità dell’affermazione della Corte del merito della natura costitutiva del provvedimento di revoca del contributo e quindi della inopponibilità al Fallimento della revoca assunta successivamente alla dichiarazione di fallimento, dovendosi di contro ritenere la revoca già prevista nel provvedimento concessorio come conseguente automaticamente al fallimento, così come nell’atto d’obbligo sottoscritto dalla (OMISSIS) e la natura meramente dichiarativa del provvedimento di revoca.

Va pertanto cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra espresso, e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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