Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13751 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., in proprio e nella qualità di titolare della ditta

individuale denominata A.V., già elettivamente

domiciliata in ROMA, via Cereate 6, presso lo studio dell’avvocato

PATRIGNANI RAOUL, rappresentata e difesa dall’avvocato DUCCI

DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliata

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE

DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 08/11/2005 R.G.N. 1807/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.R. chiede l’annullamento della sentenza del GOT del tribunale di Napoli, pubblicata l’8 novembre 2005, che ha rigettato l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione del 22 gennaio 1999 emessa nei suoi confronti dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli. Il ricorso è articolato in quattro motivi. La direzione si difende con controricorso.

Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per superamento del termine di novanta giorni in quanto “l’ispezione è iniziata il 26 maggio 2004 e la notifica del verbale è stata effettuata il 2 settembre 2004”. Il motivo non è fondato perchè correttamente la sentenza ha ritenuto che il termine di novanta giorni ha cominciato a decorrere dal completamento degli accertamenti, avvenuto il 26 luglio 2004 e non dall’inizio dell’ispezione. Cass. 18 marzo 2005, n. 5921 ha analiticamente spiegato perchè la decorrenza dall’accertamento (questo il termine usato dall’art. 14, comma 2, cit.) non coincide nè con la data di consumazione, nè con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini ritenute necessarie da parte degli “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa” inflitta nel caso concreto, oppure degli “ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” (L. n. 689 cit., art. 13). In senso conforme, da ultimo Cass., novembre 2009, n. 23608.

Con il secondo motivo si denunzia una pretesa violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 perchè la Direzione avrebbe emesso l’ordinanza senza esaminare la memoria presentata dalla ricorrente. Anche questa tesi è destituita di fondamento. Questa Corte ha precisato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell’autorità amministrativa non rileva in sè come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto, ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull’opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione (da ultimo, Cass., 4 maggio 2007, n. 10243).

Con il terzo motivo si assume che la motivazione presenterebbe una contraddizione perchè il giudice avrebbe rilevato che non risultavano depositate le ritenute d’acconto per gli anni 1990 – 1993, mentre la violazione concerne il 2003. La censura è infondata poichè il 2003 è anno addirittura successivo alla ordinanza ingiunzione, oltre che agli accertamenti ispettivi.

Il quarto motivo denunzia un altro vizio di motivazione. Si assume che nel ricorso era stato formulato uno specifico motivo di opposizione relativo al fatto che la pratica era stata interamente affidata ad un consulente con conseguente inesistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato e che sul punto la Corte ha omesso la motivazione. La censura oltre a prospettare una tesi infondata, perchè l’affidamento della pratica ad un consulente non esclude l’elemento soggettivo dell’illecito, è formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’intimati delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 19,00 euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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