Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13751 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3164/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL

D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PETTORINO, CRISTINA

REGINE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notarile, registrato il 3.3.1995, M.G. acquistava dal fratello Ma.Gi. la proprietà di tredici centoventiseeiesimi di un complesso immobiliare adibito ad albergo sito nell’isola di (OMISSIS).

L’ufficio del registro emetteva avviso di liquidazione con il quale rettificava il valore della porzione immobiliare, oggetto di compravendita, da Lire 30.000.000 dichiarati a Lire 183.300.000 accertati.

Acquirenti e venditori impugnavano l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n. 257 del 11.5.2002 riduceva il valore accertato ad Euro 39.897,33.

Resasi definitiva la sentenza per mancata impugnazione, veniva emesso avviso di liquidazione dell’imposta determinata con la sentenza, notificato a tutti i coobbligati in data 5.9.2006.

Divenuto definitivo anche l’avviso di liquidazione per omessa impugnazione, venivano emesse due cartelle di pagamento, notificate il 25.6.2007, relative alla iscrizione a ruolo delle maggiori imposte di registro ed Invim dovute a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza.

Contro le cartelle di pagamento M.M., erede di Ma.

G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che con sentenza n. 525 del 2008 lo accoglieva, sul preliminare rilievo della intervenuta decadenza del termine di iscrizione a ruolo stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli, eccependo che non si era verificata la decadenza in quanto le cartelle di pagamento erano state emesse a seguito della notificazione dell’avviso di liquidazione eseguita in data 5.9.2006.

La Commissione tributaria regionale con sentenza del 10.12.2009 dichiarava inammissibile l’appello per novità della eccezione relativa alla avvenuta notificazione dell’avviso di liquidazione, preclusa nel giudizio di appello a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57; dichiarava inammissibile il deposito del documento costituito dall’avviso di liquidazione a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

M.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario di appello, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.

(Sez. 6-5, Ordinanza n. 6391 del 13/03/2013, Rv. 625589; Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014, Rv.634056).

Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate appellante non ha introdotto una eccezione processuale nuova, ma ha contrastato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l’intervenuta decadenza della Amministrazione finanziaria dalla facoltà di iscrizione a ruolo per superamento del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, argomentando che l’ente impositore, anteriormente alla iscrizione a ruolo, aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta che precludeva la declaratoria di decadenza dell’azione di riscossione, e suffragando il proprio assunto con la produzione, quale documento, dell’avviso di liquidazione. La produzione del documento in oggetto è legittima a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che, in deroga alla disciplina della produzione documentale in appello prevista dall’art. 345 c.p.c., comma 3, per il giudizio ordinario (ammessa per i soli documenti non potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte) consente nel giudizio tributario di appello di produrre anche documenti preesistenti, nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013, Rv. 626219).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio di legittimità all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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