Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13751 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23922-2018 r.g. proposto da:

S.Z., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giuseppe Mariani, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via

Taranto n. 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, depositata in

data 15.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza – decidendo sull’appello proposto da S.Z., nato in (OMISSIS) ma cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa in data 1.10.206 dal Tribunale di Potenza (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello così proposto.

La corte del merito ha ritenuto generico il motivo di gravame articolato in ordine al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente specificato in cosa si fosse concretizzato l’atto di persecuzione dal cui pericolo il richiedente era stato costretto a scappare; ha negato, in ordine alla richiesta protezione sussidiaria, che la situazione interna del (OMISSIS) potesse integrare gli estremi della violenza indiscriminata, precisando, altresì, che il ricorrente aveva delineato una situazione personale avulsa da una possibile situazione di pericolo; ha, infine, osservato che non ricorrevano neanche i presupposti per l’accoglimento della domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, stante la genericità del relativo motivo di gravame.

2. La sentenza, pubblicata il 15.1.2018, è stata impugnata da S.Z. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione ed errata applicazione di norme di legge in relazione al diniego della richiesta protezione internazionale ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c. – si duole dell’erronea valutazione della sua non credibilità e della mancata attivazione del poteri di cooperazione istruttoria per l’accertamento delle condizioni interne del (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione delle norme regolanti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione delle norme in materia di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello stato.

4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo e relativamente alla richiesta di tutela sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, motivo il cui accoglimento determina invero l’assorbimento anche delle restanti doglianze.

4.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni della corte territoriale in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le fonti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla corte di Potenza, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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