Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13750 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13750 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1152-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ROSANDRA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega
a margine;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 56/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SICILIANO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 1152/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 56/25/2007, depositata il
15.11.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n.
83/03/2005, accoglieva il ricorso della società Rosandra s.r.1., annullando la cartella di pagamento
per l’anno di imposta 2000, relativamente all’avviso di rettifica del valore di un edificio destinato ad

A fronte del rilievo dei primi giudici che l’accertamento con adesione non si fosse perfezionato a
seguito della mancata presentazione della garanzia fideiussoria ed avendo la società interrotto i
pagamenti secondo la rateazione concordata, la CTR rilevava come la mancata prestazione della
garanzia non renda invalido l’ accertamento con adesione ma consenta l’esercizio coattivo della
pretesa da parte dell’A.F.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, quale unico motivo di
gravame la violazione degli articoli 8,9, 12 e 13 D.lgs n. 218/ 1997, in relazione all’articolo 360,
numero tre, c.p.c.„ avendo errato la CTR nel ritenere, comunque, perfezionato l’accertamento con
adesione in mancanza della prestazione della garanzia fideiussoria, a fronte della rateizzazione
dell’importo dovuto.
La società intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità. L’Agenzia delle
entrate presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, dispone che “il versamento delle somme dovute per
effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto”, il

albergo, acquistato dalla società contribuente.

comma 2 consente il versamento rateale delle somme dovute e prevede, in tal caso, che l’importo
della prima rata va versato entro il termine indicato nel comma 1, e il contribuente è tenuto a
prestare garanzia per il versamento di tali somme, e a far pervenire, entro dieci giorni dal
versamento, la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla
prestazione della garanzia all’ufficio, che “rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento
con adesione” (comma 3). Il successivo art. 9 (nel testo, qui applicabile, antecedente il D.L. n. 98
del 2011 convertito, con modificazioni nella L. n. 111 del 2011), che reca la rubrica
“perfezionamento della definizione”, dispone, a sua volta, che “la definizione si perfeziona con il
versamento di cui all’art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione
1

/

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della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2”: in base al chiaro tenore letterale della norma, in tale
seconda ipotesi l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e
prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per
l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681 del 2009); a
contrario, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura
del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l’originaria
pretesa tributaria. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8628 del 30/05/2012)
venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al
sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto

giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i
futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia) e non rimessi alla mera
diligenza del debitore.
Nel caso di specie, peraltro, la società ha anche interrotto i pagamenti, dopo il versamento della
prima rata.
Il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione restituisce piena efficacia all’originario
accertamento, non assumendo rilevanza la circostanza che, in sede di contraddittorio, l’ufficio abbia
riconosciuto che i valori accertati avrebbero potuto essere eccessivamente alti, pervenendo ad una
riduzione dei medesimi.
Nel caso in cui l’accertamento con adesione non si perfezioni è onere del contribuente impugnare
l’avviso di accertamento, non essendo impugnabile la cartella esattoriale, conseguente alla
definitività dell’accertamento, se non per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito
della rettifica resasi definitiva, come nel caso di specie, per mancata impugnazione.
In conclusione, si ritiene che il ricorso vada accolto, cassata l’ impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in merito, ex articolo 394 c.p.c., rigettato l’originario ricorso della

Anche la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata,

società, compensando le spese dell’intero giudizio essendosi la giurisprudenza consolidata in peoca
successiva alla presentazione del ricorso
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 3.4.2013

DEPOSITATO IN CANCELLE.R 1

IL 3 1 MA6. 2013

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