Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13750 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 522/2010 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 32 90/08 VG della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/06/09, depositato il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.G., impugnava il decreto della Corte di Appello di Napoli del 21/07/2009, che aveva rigettato il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituito il Ministero.

Per giurisprudenza consolidata non rileva di regola la “posta in gioco” del procedimento presupposto nè l’inerzia della parte in relazione alle quali il Giudice a quo ha giustificato il rigetto de ricorso, che semmai può incidere soltanto sulla determinazione del quantum (sul punto Cass. N. 14754 del 2010).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito può procedersi ad una determinazione del danno morale per l’importo di Euro 9.000,00 (procedimento presupposto davanti al TAR: gennaio 1990 – pendente alla data di deposito del ricorso, maggio 2008), considerata l’inerzia del ricorrente, già riscontrata dal primo giudice.

Le spese seguono la soccombenza per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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