Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13750 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9457-2020 proposto da:

K.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAURA BALDASSARRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 924/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – K.Z., cittadino pakistano, ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 24 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), e artt. 7 e 8: si lamenta che il Tribunale avrebbe “disconosciuto alla omosessualità del ricorrente, senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo, la valenza di fatto e di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza costituisce ragione di persecuzione”.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, lett. a): si sostiene che il decreto impugnato avrebbe valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni.

Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4: il Tribunale non avrebbe considerato il serio indizio della fondatezza del timore del ricorrente di subire persecuzioni o il rischio effettivo di subire gravi danni qualora dovesse far rientro nel paese di origine.

Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, stesso art. 3, comma 5, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la normativa in materia di onere della prova, il quale non prende in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente, ma impone al giudice di effettuare valutazioni ulteriori.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – L, inammissibile il primo motivo.

Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione senz’altro eccedente la soglia del “minimo costituzionale”, che il racconto del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale non fosse attendibile dal momento che egli non era stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali e determinanti l’espatrio, neppure essendo emerso un sincero sforzo volto a specificare gli aspetti oscuri; le dichiarazioni risultavano incoerenti ed emergevano contraddizioni sui punti principali della storia: nonostante le minacce e percosse il richiedente avrebbe deciso di lasciare il paese a distanza di cinque anni dalla scoperta da parte dei familiari della relazione omosessuale intrattenuta con un vicino di casa; l’uomo con cui il richiedente aveva riferito di aver avuto una relazione viveva in Pakistan, conducendo una vita normale e non avendo avuto alcun tipo di problema; non era poi plausibile che il richiedente fosse rientrato in Pakistan nel 2016 perchè intendeva ricongiungersi al suo compagno, così come dichiarato in audizione, atteso che risultava in atti l’adozione di una serie di provvedimenti di espulsione non ottemperati; in ogni caso il rientro del richiedente nel suo paese nel 2016 e nel 2018, con regolare passaporto, testimoniava l’insussistenza di un serio pericolo connesso al rientro forzoso.

Ciò detto, occorre rammentare che in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’è, e allora non resta se non dire che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nulla di tutto ciò, nel caso di specie, giacchè il ricorrente ha semplicemente ignorato i diversi passaggi della motivazione addotta dal Tribunale, svolgendo considerazioni di ordine generale sulla valutazione di credibilità ed affermando contro l’evidenza che il giudizio di non credibilità fosse stato effettuato “senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo”.

4.2. – Anche il secondo mezzo è palesemente inammissibile, giacchè non tiene conto degli argomenti in proposito svolti dal Tribunale, il quale ha osservato, con riguardo alla vulnerabilità del richiedente, che essa non poteva essere collegata alla sua condizione di omosessualità, tenuto conto della non attendibilità di quanto dichiarato. Il motivo è poi totalmente privo del requisito dell’autosufficienza con riguardo all’assunto secondo cui il ricorrente avrebbe effettuato in giudizio non meglio precisate produzioni documentali comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa, produzioni che non sono identificate, come dovuto, ai sensi del numero 6 dell’art. 366 c.p.c..

4.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Non corrisponde alla realtà del provvedimento impugnato che il Tribunale abbia valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan: al contrario il decreto impugnato ha dedicato un apposito paragrafo, “Sulla situazione nel paese di origine”, da pagina 2 a pagina 4 del provvedimento impugnato, con la debita citazione delle fonti, giungendo alla conclusione “che il territorio in questione deve ritenersi sotto controllo dell’autorità statuale o comunque contenuto nei limiti di quel rischio che è riscontrabile nella media dei Paesi monitorati”.

Nè d’altro canto il motivo di ricorso spiega quali ulteriori accertamenti il Tribunale avrebbe dovuto fare.

4.4. – Il quarto motivo è inammissibile perchè nuovamente prescinde dalla ratio decidendi: il ricorrente assume di aver “subito minacce dirette, è già stato picchiato e minacciato di morte”, e cioè dà per scontata la veridicità di quelle circostanze che il Tribunale ha ritenuto essere non credibili.

4.5. – Il quinto ripetitivo motivo è inammissibile.

Esso infatti esula dai limiti che si è visto essere fissati alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sindacabilità della valutazione di credibilità.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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