Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13750 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato GIORGI FILIPPO

MARIA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5373/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2006 R.G.N. 8810/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato GIORGI FILIPPO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.S. e M.M. chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata l’8 settembre 2006, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il tribunale aveva respinto il loro ricorso nei confronti dell’INPS. I ricorrenti, premesso di aver lavorato per la CGD spa dal 1991 e di essere stati collocati in CIG per crisi aziendale nel periodo 23 maggio 1994 – 22 maggio 1995, senza nulla percepire per tale periodo a titolo di TFR, chiedevano la condanna dell’INPS a corrispondere loro la cifra indicata in ricorso a tale titolo.

Entrambi i giudici di merito hanno rigettato la domanda.

I lavoratori ricorrono per Cassazione articolando un unico motivo.

L’INPS non ha svolto attivita’ difensiva.

La tesi dei ricorrenti e’ che i giudici di Roma hanno inquadrato la situazione nella disciplina della L. n. 675 del 1977 che aveva posto a carico del Ministero del lavoro, fondo di mobilita’, le quote di TFR dei lavoratori in integrazione salariale che non vengano rioccupati in azienda al termine del periodo di crisi.

Al contrario, tale norma non era piu’ vigente all’epoca dei fatti in esame (periodo di Cassa integrazione: 23 maggio 1994 – 22 maggio 1995; domande presentate il 21 giugno e il 21 dicembre del 1994), regolati, invece, dalla L. 8 agosto 1972, n. 464, art. 2, comma 2 confermata dal D.L. n. 86 del 1988, che attribui’ alle imprese il diritto di ottenere il rimborso dalla Cassa integrazione guadagni, e quindi dall’INPS, delle quote di TFR per i dipendenti licenziati al termine del trattamento di CIGS. La tesi e’ conforme a quanto affermato da numerose sentenze. Cfr., per tutte, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922 (Rv. 570946), cui si rinvia anche per i richiami. “In materia di integrazione salariale e pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di cassa integrazione, per le fattispecie che continuano ad essere regolate dalla L. n. 675 del 1977, art. 21, commi 5 e 6 direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianita’ (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non e’ l’INPS, ma e’ il “Fondo per la mobilita’ della manodopera” istituito dalla medesima L. n. 675 del 1977, art. 28 atteso che le citate disposizioni di cui all’art. 21 sono state abrogate dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8, convertito nella L. n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data. A tal fine cio’ che rileva e’ la data della domanda di c.i.g., anteriore o successiva al 23 marzo 1988, giorno di entrata in vigore del citato D.L. n. 86, restando irrilevanti il periodo di riferimento e la eventuale proroga del beneficio, che non equivale a nuova concessione”. Poiche’ la fattispecie in esame e’ regolata dalla disciplina del 1988, l’azione e’ stata correttamente proposta nei confronti dell’INPS.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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