Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1375 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 65/4/06 della Commissione tributaria

regionale di Perugia, emessa il 19 giugno 2006, depositata il 21

febbraio 2007, R.G. 571/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2009 Generale

Dott. De Nunzio Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 21 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate di Gualdo Tadino alla richiesta di rimborso del contribuente G.G. delle somme pagate in autotassazione negli anni dal 1992 al 2000 sulla pensione corrispostagli dall’Etablissement d’Assurance contre la viellesse et l’invaliditè, per rapporto di lavoro dipendente prestato in Lussemburgo. Il ricorrente invocava l’applicazione in suo favore dell’art. 18 secondo comma della Convenzione italo-lussemburghese, intesa ad evitare le doppie imposizioni, recepita in Italia dalla L. n. 747 del 1982;

2. La C.T.P. di Perugia accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di tardività delle richieste relative alle annualità precedenti di oltre 48 mesi la data di presentazione della istanza di rimborso;

3. La C.T.R. rigettava l’appello principale e quello incidentale del G.;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) omessa motivazione in ordine alla qualificazione della natura della prestazione pensionistica essenziale per decidere in merito all’applicazione del primo o del secondo dell’art. 18 della convenzione; b) violazione dell’art. 2697 c.c. conseguente alla ritenuta irrilevanza della mancata prova della doppia imposizione che costituisce invece il presupposto per l’applicazione della Convenzione; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione conseguente alla applicazione alla fattispecie del secondo comma che regola le prestazioni di sicurezza sociale (infortuni e malattie) e non invece del primo comma che regola le prestazioni pensionistiche (e in particolare la pensione di vecchiaia); d) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15 – T.U.I.R., in quanto anche in caso di applicazione del secondo comma si sarebbe dovuta ritenere soggetta ad imposizione in Italia la prestazione previdenziale, salvo il diritto del contribuente alla detrazione del credito di imposta in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15 – T.U.I.R. che lo prevede in caso di doppia imposizione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

1. l’interpretazione dell’art. 18 della Convenzione appare preferibile perchè più aderente al testo normativo e più congrua rispetto alla ratio generale dello strumento internazionale. Sotto il primo profilo per il riferimento alla natura sociale delle prestazioni previdenziali previste dall’art. 18, comma 2. Sotto il secondo profilo per la generale attrazione delle pensioni all’imposizione da parte del solo Stato di residenza del percettore;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese processuali dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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