Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1375 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30452-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

PISTELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GERUNDO MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato QUAGLIARELLA GIACOMO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRANI, depositato il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Trani in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., con un primo decreto del 19.1.2018, aveva omologato, con riferimento a P.M., il requisito negativo per l’assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984. A seguito di istanza di correzione dell’errore materiale proposta dal Paulicelli, stante l’erronea indicazione del risultato dell’accertamento peritale, con decreto del 11.4.2018, il medesimo Tribunale di Trani provvedeva a correggere l’errore materiale ed a omologare il requisito positivo per la prestazione indicata, anche condannando l’Inps al pagamento delle spese liquidate in E. 1.300,00.

Avverso tale provvedimento l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il Pailicelli.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo l’Inps deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c in relazione all’art. 445 c.p.c., comma 5, e degli artt. 287 e 288 c.p.c (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

2) Con il secondo motivo è denunciata la nullità della ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con entrambi i motivi l’Inps si duole della correzione del decreto emesso il 19.1.2018 rilevando che non vi era alcuna necessità di provvedere alla correzione dello stesso, stante la prevalenza delle risultanze peritali sul dictum del giudice e stante, peraltro, la circostanza che il giudice non si era avveduto che la prestazione richiesta dal ricorrente era diversa da quella successivamente indicata nel decreto di omologa. Il ricorrente aveva richiesto l’accertamento delle condizioni sanitarie utili alla prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e non quella di cui alla L. n. 222 del 1984. In ragione di tale situazione, e della accertata discrasia tra lo status sanitario richiesto, funzionale alla domanda, e quello riconosciuto, non vi era soccombenza dell’Inps e dunque la condanna alle spese contenuta nel secondo decreto emesso in sede di correzione dell’errore materiale, risultava illegittima.

I motivi sono infondati.

Con riguardo al preliminare tema della impugnabilità del decreto di omologa questa Corte ha statuito che “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, prima dell’emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo”(Cass.n. 8878/2015).

Ha poi soggiunto che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa ai sensi del citato articolo, commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass.22721/2016; conf. Cass.n. 20847/2019)

I principi enunciati evidenziano come la emissione del decreto di omologa da parte del giudice costituisce limite invalicabile rispetto ad ogni contestazione di merito sia rispetto al requisito sanitario che alle altre condizioni dell’azione proposta.

Peraltro, deve ribadirsi che il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, benchè non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,(salvo che per il capo relativo alle spese), può risultare viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione.

La correzione costituisce dunque valido rimedio nel caso in cui il decreto si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio Nel caso di specie deve rilevarsi che nessuna contestazione era intervenuta nel termine utile e che dunque le risultanze della ctu erano divenute definitive. Tali conclusioni erano state erroneamente riportate nel primo decreto di omologa e correttamente il Giudice, a seguito dell’istanza di correzione, ha modificato l’esito riportato nel primo provvedimento inserendo le esatte conclusioni della ctu.

In tale contesto non può assumere rilievo la eventuale discrasia tra prestazione richiesta e condizioni sanitarie invece riconosciute, in quanto tale divergenza avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione da parte dell’Inps, nei termini previsti dalla disposizione, prima della emissione del provvedimento di omologa. Quest’ultima, come detto, rende intangibili le conclusioni della ctu. Con specifico riguardo alla liquidazione delle spese, intervenuta con la correzione, deve essere rammentato che proprio in materia di correzione dell’errore materiale le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che può essere oggetto di correzione qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio (Cass. SU n. 16415/18).

La decisione chiarisce anche che il procedimento di correzione dell’errore materiale (in presenza dei presupposti che lo consentano), costituisce “scelta funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo. L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affermazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”(comma 2).

Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali,non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenzè.

Sulla scorta di tali principi deve quindi valutarsi la consequenzialità della statuizione sulle spese rispetto a quella principale cui questa accede, e deve pertanto, nel rispetto dei principi che informano il giusto processo, connotato da celerità e ragionevole durata, individuarsi la sede processuale della correzione dell’errore materiale quale idonea a ristabilire il nesso di sequenza necessaria tra parte vittoriosa e determinazione delle spese processuali. Il motivi di censura devono pertanto essere ritenuti infondati ed il ricorso rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA