Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1375 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V. ENGINEERING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tigrè n. 37, presso

l’avv. CAFFARELLI Francesco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Antonio Vincenzi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 165/18/06, depositata il 5 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La A.V. Engineering s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello delle contribuente, è stata confermata la legittimità dell’atto di contestazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, notificato nel 2004 in relazione ad IVA relativa al 1998, con cui veniva contestata la mancata autofatturazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3 e art. 21, comma 5, in relazione a fatture estere per servizi di manodopera resi in Italia da soggetti non residenti nella UE, operazioni imponibili dello citato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, comma 4.

Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto che: a) dovesse essere rigettata l’eccezione di decadenza dell’Ufficio, poichè la L. n. 289 del 2002, art. 10, come modificato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis (convertito nella L. n. 27 del 2003), ha differito di due anni il termine per l’accertamento dell’imposta, con la conseguenza che il termine stesso nella specie veniva a scadere il 31 dicembre 2005; b) non fosse applicabile la sanzione amministrativa dal 10 al 15 per cento dell’imponibile non documentato, prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, nel testo originario, dovendosi invece applicare la predetta norma nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 1998, che stabilisce una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non documentato; c) non fosse applicabile la causa di non punibilità prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, non ricorrendone nella specie i presupposti.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2010, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate presso la sede.

A seguito del rinnovo della notifica, l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a qua ha ritenuto applicabile nella fattispecie la proroga dei termini prevista dalla norma citata, nonostante essa si riferisca esclusivamente agli avvisi di accertamento (delle imposte dirette e dell’IVA) e non anche, quindi, all’atto di contestazione oggetto di controversia.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 1, come modificato, con effetto dal 1 aprile 1998, dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, stabilisce, per quanto qui rileva, che “l’atto di contestazione di cui all’art. 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”.

Il riferimento operato, in termini generali, nell’ultima parte della norma al “diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi” rende indubbiamente applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, quale quella, qui rilevante, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, che ha appunto previsto (nel testo modificato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, convertito nella L. n. 27 del 2003), per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione agevolata dettate dai precedenti artt. 7 e 9, la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi che per l’imposta sul valore aggiunto.

2. 11 secondo motivo, con il quale si lamenta che il giudice di merito ha omesso di motivare sulla questione di cui al primo motivo, è, ancor prima che infondato, inammissibile, poichè il vizio di motivazione può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, stante il potere correttivo della motivazione attribuito a questa Corte dall’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

3. Con il terzo motivo, è denunciata la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, nella formulazione in vigore dal 1.04.98 al 15.07.98, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3”: si chiede di affermare, “in base al principio del favor rei, l’applicazione, per i fatti commessi fino al 15 luglio 1998 di mancata autofatturazione di fatture estere (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17), della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, e cioè della pena pecuniaria dal 10% al 15% dell’imponibile non documentato, anzichè dal 100% al 200% dell’IVA relativa all’imponibile non documentato”.

Il motivo è fondato.

Il testo originario del citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1 (entrato in vigore il 1 aprile 1998) prevedeva, per la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA, la sanzione amministrativa “compresa tra il dieci ed il quindici per cento dell’imponibile non documentato o non registrato” (con un minimo di L. un milione – ora Euro 516,00 -, ai sensi del comma 4).

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 (pubblicato nella G.U. del 1 luglio 1998 ed entrato quindi in vigore il 16 luglio 1998), nel sostituire – con l’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1 – il citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, ha previsto la sanzione amministrativa “compresa tra il cento e il duecento per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”.

In ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni, il successivo art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 203 del 1998 ha poi stabilito, per quanto qui interessa, che “le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che (….) modificano il trattamento sanzionarono in senso più sfavorevole al contribuente”.

Pertanto, la nuova sanzione, qualora risulti in concreto più sfavorevole al contribuente, si applica alle sole violazioni commesse a decorrere (non già dal 1 aprile 1998, ma) dal 16 luglio 1998, data di entrata in vigore, come detto, del D.Lgs. n. 203.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, e dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), formulando il quesito “se il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, è applicabile a prescindere dall’effettiva sottrazione di materia imponibile ai fini IVA e si configura come causa esimente, invocatole solo in presenza di una situazione di pericolo in concreto e non astratto nell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè il riportato quesito non risulta formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, tale da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, data la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto addebitato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

5. Anche il quinto motivo, infine, con il quale si denuncia “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, è inammissibile, essendo del tutto privo della chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, come prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c..

6. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio enunciato al par. 3, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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