Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13749 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24055/2012 proposto da:

Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99, presso

l’avvocato Palma Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato

Verrusio Mario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento;

– intimato –

e contro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Amiterno n. 2, presso l’avvocato Calandrini

Angioletto, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Donato Nicola,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Benevento;

– intimato –

avverso la sentenza n. 803/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli condannò il Comune di Benevento e lo IACP di Benevento a pagare alla S.r.l. CONIM la somma di Lire 1.681.361.000, oltre alla rivalutazione Istat e agli interessi del 6% sulla somma rivalutata dal maggio 1992, a titolo di risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di un appezzamento di terreno su cui erano stati realizzati alcuni alloggi sociali.

La Corte d’Appello di Napoli accolse in parte i gravami dei debitori, che condannò in solido al pagamento della somma di Euro 558.414,08, oltre alla rivalutazione dal luglio 1998, data del deposito del supplemento di consulenza tecnica, e agli interessi al tasso medio del 3% sulla somma rivalutata di anno in anno.

Adita da tutte le parti, questa Corte con sentenza n. 4897 del 2009, rigettati gli altri motivi, accolse, oltre al motivo della Società relativo alla decorrenza degli interessi, quello con cui il Comune aveva denunciato l’omessa pronuncia sulla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni e sulla domanda di manleva.

Giudicando in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata l’8.3.2012, determinate decorrenza e misura degli interessi, reputò, per quanto ancora interessa, paritaria la responsabilità dei due enti, tenuto conto da una parte, che l’area acquisita non era compresa tra quelle che l’Istituto era stato autorizzato ad occupare, e di ciò l’Istituto stesso era consapevole e, dall’altra, che il Comune non si era adoperato per far cessare l’illecito ed anzi era divenuto proprietario del suolo. La Corte condannò i debitori al pagamento delle spese del giudizio in favore della danneggiata e le compensò nei rapporti interni.

Per la cassazione della sentenza, ricorrono, in via principale il Comune di Benevento ed in via incidentale l’Istituto. La Società COMIN non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, il Comune denuncia, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione della regola del caso concreto determinata con la sentenza rescindente di questa Corte, in violazione dell’art. 2609 c.c., artt. 384 e 394 c.p.c., oltre che vizio di motivazione. La Corte territoriale, lamenta il ricorrente, ha accertato il riparto di responsabilità sulla scorta del disposto dell’art. 2055 c.c., senza motivare nè considerare il rapporto di convenzione, il cui art. 6 poneva a carico dell’Istituto non solo gli oneri di urbanizzazione, ma anche i costi di acquisizione delle aree, tra i quali andavano compresi quelli da risarcimento del danno da accessione invertita, o comunque, le somme che avrebbero dovuto esser corrisposte in ipotesi di definizione legittima della procedura, pari all’importo determinato con la sentenza d’appello.

3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2055 c.c., e vizio di motivazione, per avere la Corte napoletana graduato le responsabilità senza analizzare le rispettive condotte e le relative conseguenze e senza darne adeguato conto.

4. Con i due motivi del ricorso incidentale, l’Istituto lamenta, da opposta prospettiva, la violazione dell’art. 2055 c.c., non avendo la Corte territoriale dato conto dell’intera vicenda, anche dal punto di vista della scansione cronologica di fatti e comportamenti dei due enti nella causazione del danno.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. In base al principio di diritto affermato in seno alla sentenza rescindente (al quale è vincolata anche questa Corte, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio), l’accertamento della responsabilità nei rapporti interni tra ente espropriante e istituto delegato per i danni arrecati al privato proprietario “non può essere condotto sulla base dei soli criteri indicati dall’art. 2055 c.c., commi 2 (gravità della colpa ed entità delle conseguenze che ne sono derivate) e 3 (presunzione di uguaglianza delle singole colpe) ma, a causa dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, postula di regola l’esame del contenuto della convenzione stipulata a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 57, comma 1, e la cui esecuzione sia stata causa o occasione della commissione del fatto illecito (non potendosi neppure aprioristicamente escludere la possibilità che, trattandosi di convenzione prevista ed in parte disciplinata dalla legge, criteri legali di incidenza di tali oneri finanziari, ove non contemplati espressamente, possano essere desunti con il sussidio delle indicazioni offerte dell’art. 57, comma 2, per cui le convenzioni fissano i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell’intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi). E’ ben evidente che la Corte territoriale è venuta meno al dovere di compiere l’indagine sui contenuti della convenzione inter partes che le era stata demandata, avendo deciso, solo, sulla scorta di un’anodina valutazione svolta in base ai cennati parametri di cui all’art. 2055 c.c.

6. La sentenza, che non si è attenuta al principio di diritto, va, in conclusione, cassata, restando assorbito l’esame delle ulteriori doglianze delle parti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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