Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13749 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 519/2010 proposto da:
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 749/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
20/05/09, depositato il 14/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 14/07/2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum,, liquidazione delle spese giudiziali.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Al riguardo dunque il ricorso appare manifestamente infondato.
Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 800,00; procedimento presupposto: aprile 2005 – maggio 2007), essendovi già stata determinazione dell’equa riparazione, con altro decreto per tutto il periodo precedente.
Va pure accolto il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno poste a carico dell’amministrazione, considerata l’inadeguata motivazione del giudice a quo, che le compensa “per giusti motivi” e che andranno riliquidate.
Al riguardo il ricorso appare manifestamente fondato.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 2.100,00.
Le spese seguono la soccombenza anche per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro. 2.100,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 450,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011