Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13749 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONE LEONARDO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/12/2006 R.G.N. 199/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato SALAFIA ANTONIO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.E. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 27 dicembre 2006, che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la sua domanda nei confronti dell’INPS. L’INPS aveva chiesto al S. la somma di L. 21.626.000 a titolo di contributi non versati e di conseguente perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

I contributi non versati concernevano le maggiorazioni retributive previste da un contratto collettivo regionale delle Marche 1994 – 1995.

La domanda del S. era di accertamento negativo. Come si spiega nel ricorso per Cassazione (pag. 3) il ricorrente negava di essere tenuto alla corresponsione dell’incremento retributivo regionale (I.R.R.).

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda dichiarando infondata la pretesa contributiva dell’INPS, in quanto l’Istituto non aveva dimostrato l’esistenza del contratto collettivo che prevedeva l’incremento retributivo regionale.

La Corte ha deciso diversamente accogliendo l’appello dell’INPS. Il S. propone quattro motivi di ricorso.

L’INPS si difende con controricorso.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 421 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c.. Il quesito di diritto e’ il seguente: “se, nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori in grado di appello, e’ precluso dalla sussistenza di una colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente inottemperanza ad oneri procedurali, nonche’ in presenza di una totale carenza probatoria”.

Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 414, 416, 421 e 437 c.p.c. nonche’ dell’art. 2697 c.c.. Il motivo e’ il seguente: “se l’omesso deposito di un documento nell’atto introduttivo di primo grado, determina la decadenza dal diritto alla produzione del documento stesso, irrilevante essendo il deposito con l’atto introduttivo, di un documento identicamente denominato ma effettivamente diverso nella forma e nella sostanza”.

I due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati, perche’ la Corte d’Appello spiega che non si era in presenza ne’ di una colpevole inerzia della parte interessata, ne’ di una totale carenza probatoria, in quanto l’INPS aveva prodotto in primo grado una pubblicazione nella quale si riferiva quanto avvenuto in sede di contrattazione collettiva per gli artigiani nel periodo in questione dando elementi per l’individuazione del salario regionale aggiuntivo.

La Corte ha considerato tali dati sufficienti ad individuare il contratto collettivo integrativo di riferimento ed ha affermato che, in presenza di tali elementi, il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto esercitare i suoi poteri istruttori. Pertanto, ha ritenuto di acquisire, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 437 c.p.c. il documento contrattuale prodotto in appello dall’INPS. Questa scelta e’ in linea con la disciplina del codice e le motivazioni formulate a fondamento del giudizio critico sulla scelta del giudice di primo grado e a sostegno dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in secondo grado sono argomentate e coerenti.

Ogni altra valutazione e’ di merito. Peraltro, con la sentenza n. 23745 del 17/09/2008 (Rv. 604809) questa Corte ha precisato quanto segue: nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza dell’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 415 c.p.c., comma 1, indicare nel ricorso e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda e, tra questi, non e’ riconducibile il contratto o l’accordo collettivo qualora esso debba costituire un criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 che, nel modificare l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per Cassazione di depositare il testo di questi ultimi (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal citato D.Lgs. n. 40), il codice di rito risolveva il problema della conoscibilita’ della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425 c.p.c., comma 4), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell’acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa.

(Nella specie, e’ stato rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 414 e 415 c.p.c. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su un accordo economico collettivo il cui testo era stato prodotto in primo grado dal ricorrente successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio).

Con il terzo motivo si sostiene che sarebbe stato violato la L. n. 389 del 1989, art. 1 nonche’ l’art. 2697 c.c., perche’ la Corte non ha considerato che, pur non avendo applicato le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo regionale, tuttavia il S. aveva pagato una retribuzione piu’ elevata di quella del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto corrispondendo i relativi contributi. Il quesito proposto e’ il seguente: “Se nel caso di erogazione al lavoratore di un compenso superiore all’importo risultante dalla somma del minimo stabilito dal ccnl di categoria e l’incremento retributivo regionale (IRR), la retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale sia quella complessivamente erogata al lavoratore con esclusione dall’assoggettamento dell’ulteriore emolumento previsto dal contratto integrativo regionale”.

La questione posta si basa su di una premessa in fatto che risulta prospettata ma non dimostrata e cioe’ che le retribuzioni in concreto erogate dal S. ai lavoratori siano state di importo superiore alle tariffe del contratto collettivo nazionale di categoria, maggiorate di quanto previsto dal contratto collettivo regionale.

Il ricorrente assume che vi sarebbe la prova del fatto che egli ha applicato una retribuzione globale superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale, in quanto l’INPS non avrebbe contestato il suo assunto. Ma l’assunto concerne l’applicazione del contratto collettivo nazionale e non il livello retributivo complessivo risultante dall’applicazione del contratto collettivo nazionale piu’ quanto previsto dal contratto collettivo regionale.

Il quarto motivo concerne la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Si fanno in realta’ due questioni: si assume che la fiscalizzazione e’ condizionata al rispetto del contratto collettivo nazionale e non anche del contratto integrativo regionale. Si assume, poi, che spetta comunque quando viene erogato al dipendente un emolumento superiore alla somma dei minimi del contratto nazionale e del contratto integrativo regionale.

Il secondo rilievo risulta infondato per la stessa ragione per la quale non puo’ essere accolto il terzo motivo.

La tesi per cui la fiscalizzazione e’ condizionata al rispetto del contratto collettivo nazionale e non anche di un eventuale contratto collettivo regionale non e’ condivisibile. La norma che regola la materia e’ il D.L. n. 71 del 1993, art. 3 (Benefici alle imprese artigiane) che cosi’ dispone: “Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 e’ subordinato all’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”. Dal testo normativo si evince che il richiamo alla contrattazione collettiva e’ duplice. Si richiama il contratto collettivo nazionale al fine di individuare le imprese che possono godere del beneficio (imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato). Si richiama invece l’integrale rispetto dei contratti collettivi di lavoro per individuare la condizione cui e’ soggetto il beneficio. La condizione consiste nell’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”. Quindi: rispetto “integrale” di quanto previsto dai “contratti collettivi”, senza alcuna delimitazione.

L’interprete non e’ pertanto autorizzato a ritenere realizzata la condizione quando l’applicazione risulti limitata ai soli contratti collettivi nazionali e non siano stati rispettati altri istituti normativi o economici previsti da contratti collettivi di altro livello applicabili al rapporto.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese, in base alla regola dettata dall’art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimita’, liquidandole in 11,00 Euro, nonche’ 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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