Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13749 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34071/2018 R.G. proposto da:

S.O., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Lorenzo Valenti con studio in Rimini, Corso d’Augusto n.

81 (indirizzo PEC lorenzo.valenti.ordineavvocatirimini.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, sez. I, n.

1724/2018 depositata il 22/06/2018;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/10/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda di S.O.; questi aveva adito il Giudice di prime cure impugnando il provvedimento della Commissione territoriale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale nella quale riferiva di essere originario dell'(OMISSIS), in (OMISSIS), e di aver dovuto lasciare il paese di origine in quanto aveva sorpreso quattro persone a coltivare il proprio campo; ne era seguito un litigio durante il quale era intervenuto un altro soggetto armato di machete che lo aggrediva. Il ricorrente reagiva e gli strappava di mano l’arma, ferendo mortalmente al capo l’aggressore;

– temendo a questo punto di essere ingiustamente arrestato dalla polizia, fuggiva e attraversando la Libia giungeva in Italia;

– avverso detto decreto si propone ricorso per Cassazione con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente, per avere il giudice dell’appello – cadendo in contraddizione insanabile – da un lato ritenuto credibile questi riguardo la complessiva narrazione delle sue vicende personali, dall’altro avere ritenuto questi non credibile quanto all’avere agito (nella colluttazione dalla quale è scaturita la morte del suo avversario, in forza del quale evento ha dovuto fuggire dal proprio paese) al solo fine di difendersi;

– il secondo motivo denuncia l’omessa motivazione della sentenza impugnata quanto alle ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad escludere la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione c.d. “sussidiaria;

– i motivi, strettamente congiunti tra di loro, possono esaminarsi all’unisono e sono fondati;

– la Corte territoriale ha invero erroneamente negato l’invocata protezione in forza dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. c); la narrazione del ricorrente, che è ritenuta dal secondo giudice credibile quanto ai fatti narrati, include necessariamente in essa anche la narrazione della causa di giustificazione della legittima difesa; in difetto di un procedimento penale che la escludesse, non poteva il secondo giudice ritenerla insussistente;

in altre parole, avendo la Corte territoriale creduto al racconto del richiedente, essa doveva per logica conseguenza dare analogo credito anche alla sussistenza in capo a questi dello stato di necessità che ha legittimato l’azione difensiva che ha avuto purtroppo come conseguenza la morte dell’aggressore;

e come è noto, la legge penale (OMISSIS) contempla la pena di morte per il reato di omicidio volontario (art. 319 c.p. (OMISSIS)), concretamente applicata dalle Corti di giustizia, e per il reato di omicidio preterintenzionale o involontario (in inglese “manslaughter”) è pur sempre prevista la pena dell’imprigionamento a vita (art. 325 c.p. (OMISSIS));

– il terzo motivo di ricorso è assorbito;

– conclusivamente, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso; assorbito il terzo; la sentenza è cassata e rinviata al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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