Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13748 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.31/05/2017), n. 13748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24275/2012 proposto da:
Comune di Torrenova, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 63, presso
l’avvocato Foti Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato
Starvaggi Paolo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., C.G.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 199/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 6.4.2012, ha determinato l’indennità dovuta dal Comune di Torrenova a C.G. e F. per l’occupazione e l’espropriazione della porzione di un fondo di loro proprietà, su cui insisteva un fabbricato, per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale.
La Corte ha ritenuto l’area non legalmente edificabile ed ha determinato il dovuto in base al valore di mercato ed in conformità della stima del CTU, che resisteva alle critiche dell’espropriante, tenuto conto: a) dell’appetibilità commerciale del suolo dovuta alla vicinanza al centro abitato e comodità di accesso e senza considerare vocazioni edificatorie di fatto; b) della consistenza del fabbricato quale risultante dai dati catastali essendo lo stesso stato demolito; c) della riduzione di valore della porzione residua. La Corte ha calcolato l’indennità di occupazione in rapporto a quella di espropriazione e ne ha ordinato il deposito con gli interessi legali.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune affidato a quattro motivi, le intimate non hanno svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il Comune deduce la violazione del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 5, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, oltre che vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale rilevato che, con la richiesta di pagamento diretto dell’indennità definitiva, la relativa misura era stata definitivamente accettata ex adverso, e non era più contestabile in giudizio. 1.1. Il motivo è inammissibile: di tale questione la sentenza non parla, ed il ricorrente non riferisce quando ed in che termini l’avrebbe dedotta in sede di merito, e neppure quando sarebbero intervenute la determinazione dell’indennità definitiva, la richiesta di pagamento diretto da parte delle C., con l’incasso e della percentuale dell’80% e del successivo saldo.
2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte distrettuale nella determinazione dell’indennità di espropriazione è, pure, inammissibile, in quanto attinge al merito, muove da presupposti (valutazione dell’edificabilità di fatto) che la sentenza espressamente esclude, allega la mancata valutazione di elementi valutativi che, in parte, invece lo sono (stato d’abbandono del fondo) ed, in parte, non vengono specificati (condizioni del fabbricato demolito).
3. Anche il terzo motivo, con cui si lamenta l’omessa pronuncia “sulle censure del Comune” ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell’indennità per l’espropriazione parziale e di occupazione, è inammissibile: il ricorrente non specifica quale sia la domanda sulla quale la Corte avrebbe omesso di pronunciare, ipotizza (contrariamente a quanto si legge nella sentenza) che l’indennità dovuta per la perdita della proprietà di parte del fondo comprenda in sè la riduzione di valore di quella residua e non tiene conto nè che l’indennità di occupazione è volta a compensare il mancato godimento del bene in pendenza della procedura espropriativa nè che la speditezza della relativa definizione non dipende da fatto dell’espropriato.
4. Il quarto motivo, con cui il Comune lamenta l’erroneità della liquidazione degli accessori del credito, è infondato, avendo l’impugnata sentenza correttamente riconosciuto gli interessi di natura compensativa, sulle sorti riconosciute dovute.
5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017