Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13748 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER
43, presso lo studio STUDIO LEGALE ROMANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto N. 5326/08 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’8/05/09, depositato il 17/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.L., impugna il decreto della Corte di Appello di Napoli del 17/9/2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto parziale prescrizione del diritto e durata del procedimento. Non si è costituito il Ministero.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte Cass. N, 2719/09), deve escludersi che nel sistema della L. Pinto operi la prescrizione, posto che, tra l’altro, il legislatore ha previsto il solo termine decadenziale di cui all’art. 4.
Va altresì precisato che il giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.000,00;
procedimento presupposto luglio 1998- luglio 2008) durata ragionevole 3 anni.
Va cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno in Euro 9.000,00, con interessi dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza tanto per il giudizio di merito che per quello presente di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per diari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Paola Genito e Giovanni Romano antistatari; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per diari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. Giovanni Romano antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011