Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13748 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10897-2020 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 3820/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 20/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.R., nativo del Bangladesh, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il “decreto” del Tribunale di Ancona del 20 marzo 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Quel tribunale, riportando le dichiarazioni rese dal richiedente protezione, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese di origine per ragioni esclusivamente economiche, senza narrare di violenze o minacce concrete subite: i) ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; ii) escluse, sulla base delle informazioni acquisite, compiutamente indicate ed aggiornate al gennaio 2020, la sussistenza, nello Stato di provenienza del richiedente (Bangladesh), di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); respinse la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., laddove il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Si censura l’avvenuta comparizione dell’odierno ricorrente avvenuta dinanzi ad un GOT non facente parte della sezione specializzata, nè componente il collegio che aveva poi emesso il provvedimento oggi impugnato;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione, per avere il tribunale omesso ogni riferimento specifico alla vicenda personale del ricorrente”. Si assume che il decreto impugnato mancherebbe della concisa esposizione dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso, non avendo minimamente accennato alla vicenda narrata dal ricorrente, non riportando per esteso le dichiarazioni ritenute implausibili o contraddittorie. Ulteriori argomentazioni investono la valutazione effettuata dal tribunale sulla attendibilità, o meno, del richiedente protezione;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. t) ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per avere escluso l’esistenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscussa ed incontrollata”. Si contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria”. Si lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte ha già avuto modo di sancire – con argomentazioni che questo Collegio condivide integralmente e che devono ritenersi qui ribadite – che, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Cass. n. 7878 del 2020; Cass. n. 4887 del 2020; Cass. n. 3356 del 2019. In senso assolutamente analogo si veda anche la recentissima Cass., SU, n. 5425 del 2021).

3. Gli altri motivi si risolvono, nella sostanza, nella contestazione della valutazione, effettuata dal Giudice del merito, del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Essi, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

3.1. Va rimarcato, peraltro, che, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).

3.1.1. In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018).

3.1.2. Tale non è, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, il tribunale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione puntualmente indicate ed aggiornate. Al cospetto di un simile impianto argomentativo, sotteso al diniego di tutte le forme di protezione internazionale e corredato da una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte – sicchè non si ravvisano quei radicali vizi motivazionali che oggi assumono rilievo in sede di legittimità: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) i formulati motivi sono complessivamente inammissibili, atteso che il tribunale ha fondato il proprio giudizio su di una lettura integrata, siccome stabilito alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. t), delle dichiarazioni rese da H.R. e delle informazioni circa il suo Paese di origine, siccome ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento sia della protezione maggiore (status di rifugiato e protezione sussidiaria) che di quella minore.

3.2. Fermo quanto precede, il secondo motivo è infondato, posto che quel giudice ha compiutamente descritto la storia narrata dall’ H. (cfr. pag. 1-2 del decreto predetto), rimarcando che quest’ultimo aveva chiaramente riferito di essere fuggito dal suo Paese di origine per ragioni esclusivamente economiche, senza narrare di violenze o di concrete minacce subite. Per il resto, la censura investe un’asserita valutazione di inattendibilità del richiedente protezione. In parte qua essa è inammissibile, oltre che perchè assolutamente generica, perchè, soprattutto, non coglie la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, la quale, sostanzialmente, ha negato la protezione invocata dall’odierno ricorrente perchè le ragioni dal medesimo addotte a fondamento della stessa erano meramente economiche, prescindendo, dunque, da considerazioni specifiche circa l’attendibilità, o meno, delle sue dichiarazioni.

3.2.1. Il terzo motivo è infondato.

3.2.2. Il tribunale, infatti, ha escluso, sulla base delle informazioni acquisite, compiutamente indicate ed aggiornate al gennaio 2020, la sussistenza, nello Stato di provenienza del richiedente (Bangladesh), di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Orbene, a fronte di tale accertamento, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza ad esso contraria, limitandosi a meri richiami giurisprudenziali. Deve, dunque, soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

3.3. Il quarto motivo, infine, è inammissibile in quanto è del tutto generico e non si confronta con la ratio della pronuncia impugnata che, come già rilevato, ha accertato la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente. Nessun decisivo rilievo assume, inoltre, ai fini della corretta applicazione delle nonne di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’eventuale integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17072 del 2018).

3.3.1. Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo della Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno sancito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

3.4. A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

4. L’odierno ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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