Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13748 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9300/2010 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del Vice Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM. TRIB. REG. delLAZIO,

depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione comunicato il 23.4.1991, l’Ispettorato Compartimentale delle II.DD. del Lazio accertava a carico della società Banca del Monte dei Paschi di Siena, quale gestore della cessata Esattoria comunale di Roma, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 7, comma 1, per mancata affluenza nelle casse dell’erario della somma di Lire 1.528.850.000, oggetto di sottrazione da parte del cassiere M.F., condannato per peculato ed altro con sentenza passata in giudicato.

A seguito dell’accertamento della responsabilità contabile di Monte dei Paschi quale società di gestione della Esattoria, la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio notificava alla Banca ordinanza per il pagamento della pena pecuniaria prevista del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 27, comma 1, determinata in Lire 1.434.190.3362 oltre ad interessi di mora per Lire 1.413.952.662, e con successiva ordinanza richiedeva il pagamento degli interessi legali sulla pena pecuniaria.

Contro le ordinanze la Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva ricorso gerarchico respinto dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio.

Contro il rigetto del ricorso gerarchico la Banca Monte dei Paschi proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, chiedendo l’annullamento delle ordinanze di applicazione delle sanzioni e degli interessi. Con sentenza del 1.7.2004 la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma, che con sentenza del 16.2.2009 lo rigettava. In particolare il giudice di appello reputava che la norma interpretativa dettata del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quater, convertito nella L. n. 248 del 2006, escludeva l’applicabilità, nel caso in esame, della sanatoria in favore delle società concessionarie del servizio di riscossione prevista della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 426, posto che i fatti penalmente rilevanti a carico del cassiere M. erano stati accertati con sentenza irrevocabile depositata in data 11.3.1999, quindi prima del termine del 1 gennaio 2005 stabilito dalla legge ai fini della applicabilità della sanatoria; rigettava l’eccezione di prescrizione, considerato in particolare che la proposizione del ricorso gerarchico costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Contro la sentenza di appello la Banca Monte dei Paschi di Siena propone ricorso per i seguenti motivi: 1) errata applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per mancato riconoscimento del condono erariale previsto in favore dei concessionari dalla L. n. 31 del 2004, art. 1, comma 426; errata applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quater, convertito nella L. n. 248 del 2006, nella parte in cui ha ritenuto l’inapplicabilità della sanatoria, posto che l’illecito contestato alla società riguardava l’omesso versamento di somme dovute all’erario e non la falsità in atti di cui è stato accusato il dipendente; in via subordinata chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del citato art. 35, comma 26 quater; 2) omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e totale assenza di motivazione sui fatti e le circostanze che hanno dato luogo alla presente controversia; 3) violazione ed errata applicazione delle norme in tema di prescrizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 56, possa essere interrotto dalla proposizione di un ricorso gerarchico; 4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che l’omessa contestazione, nel ricorso gerarchico, della debenza degli interessi legali determinasse l’inammissibilità della proposizione di detta eccezione nel ricorso giurisdizionale.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. Il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quater, lett. b), convertito nella L. n. 248 del 2006, stabilisce che le norme dettate della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 426 e 426 bis, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulla responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio di riscossione connessa “alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa L. n. 311 del 2004”. La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione della norma interpretativa, escludendo l’operatività della sanatoria sul rilievo che gli omessi versamenti all’erario delle somme riscosse, in relazione ai quali la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile della Banca Monte dei Paschi concessionaria del servizio di riscossione, erano relativi ai fatti per cui il cassiere dipendente M. era stato condannato per i reati di peculato e falso con sentenza della Corte di cassazione divenuta irrevocabile il 11.3.1994, quindi in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004 (1 gennaio 2005). Il giudice di appello ha motivatamente affermato la sussistenza del collegamento tra i mancati versamenti delle somme riscosse ed i reati di false attestazioni di pagamento rilasciate dal cassiere ai contribuenti che avevano versato le somme dovute a titolo di imposte, facendo riferimento al contenuto delle sentenze pronunciate nel giudizio contabile a carico della società concessionaria e nel giudizio penale a carico del cassiere; conseguentemente ha ricondotto l’illecito amministrativo imputato alla concessionaria del servizio di riscossione entro l’area di esclusione della sanatoria stabilita dal citato art. 35, comma 26 quater. Le contrarie osservazioni della ricorrente contrastano con il chiaro tenore del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quater, lett. b), convertito nella L. n. 248 del 2006, ed introducono valutazioni di fatto, non consentite in questa sede, in ordine alla presunta “autonomia” dell’omesso versamento delle imposte riscosse rispetto ai reati di falso per cui è intervenuta condanna del cassiere dipendente.

L’eccezione subordinata di illegittimità costituzionale del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quater, convertito nella L. n. 248 del 2006, nella parte in cui ha ridotto l’ambito applicativo della sanatoria con efficacia anche per il passato, è inammissibile per mancata formulazione del relativo quesito di diritto, dovendosi applicare la regola che, in tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto dall’art. 366-

bis c.p.c., indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio della questione di costituzionalità (Sez. U, Sentenza n. 1707 del 24/01/2013, Rv. 624695; Sez. U, Sentenza n. 28050 del 25/11/2008, Rv.

605593). In ogni caso l’eccezione è anche manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità riservata al legislatore l’attribuzione di efficacia retroattiva a disposizioni che restringono l’ambito applicativo di sanatorie fiscali, le quali hanno fanno eccezione al principio generale di inderogabilità dell’obbligazione tributaria.

2.11 secondo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi che, in caso di ricorso per cassazione proposto per vizi della motivazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, deve contenere, a pena di inammissibilità, ” un momento di sintesi” (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007, Rv. 599013).

3. Il terzo motivo è infondato. Il giudice di appello ha escluso l’intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria, avendo correttamente attribuito valenza di atto interruttivo della prescrizione alla proposizione del ricorso gerarchico sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, dopo la notifica al trasgressore dell’ordinanza-

ingiunzione che determina l’ammontare della pena pecuniaria (notifica avente effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c.), inizia a decorrere – ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 17, “ratione temporis” applicabile – un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto, con effetti permanenti, dalla presentazione del ricorso al Ministero competente previsto della citata L. n. 4 del 1929, art. 56, nel senso che la prescrizione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro (da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 16360 del 28/06/2013, Rv. 627096; Sez. 5, Sentenza n. 24256 del 18/11/2011, Rv. 620339).

4.11 quarto motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c.. In relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, la ricorrente chiede a questa Corte di affermare che “la proposizione del ricorso gerarchico non è idonea a determinare preclusioni di carattere processuale e pertanto in sede di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto possono essere sollevati motivi di impugnazione ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati in via amministrativa”. Si tratta di un quesito di diritto di matura meramente teorica ed astratta, che non contiene al proprio interno alcuna articolazione delle concrete ragioni per le quali la tesi giuridica proposta quale “quesito di diritto” assuma concreta rilevanza ai fini della valutazione della censura svolta nei confronti della sentenza impugnata. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 07/03/2012, Rv. 622000, secondo cui, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo.

La ricorrente Banca Monte dei Paschi deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro novemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro novemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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