Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13748 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20867/2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Roma Corso D’italia

102 presso lo studio dell’avvocato Gervasi Nicoletta che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Peirone Chiaffredo;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Cuneo, Questura Di Cuneo;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CUNEO, depositata il

01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal consigliere Dott. Lina RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RILEVATO

che:

– E.E., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura e della Questura di Cuneo, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Cuneo, depositata il 1 giugno 2018 con la quale veniva rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo il 14 marzo 2017 e il correlato ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla Questura;

– espone che aveva proposto ricorso al giudice di pace contro il decreto di espulsione lamentando che lo stesso fosse stato emesso sulla base della generale valutazione della sussistenza dei presupposti di legge (nella specie, condanne penali) e senza la valutazione individualizzata in ogni caso prescritta; che in particolare, nel suo caso era dovuto fuggire dalla (OMISSIS) per evitare di dover subentrare al padre in una setta segreta, e questo lo esponeva al pericolo della vita ove rientrato in patria;

– le intimate, alle quali il ricorso è stato notificato presso la propria sede, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di omesso esame e/o di omessa motivazione dell’ordinanza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e 14 e della direttiva CE 2008/115, in relazione al pericolo di fuga.

Osserva che il giudice di pace ha motivato sull’assenza di permesso di soggiorno, di passaporto, di alloggio: ritiene la valutazione insufficiente e generica, in quanto il giudice, avrebbe dovuto valutare la sua condizione personale mentre ha fatto acritico riferimento ad una delle condizioni di legge, in particolare ad una di quelle contemplate dall’art. 13, comma 4 bis TUIM.

Con il secondo motivo, deduce ulteriore vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 6, 13, 14 e 19 nonchè della direttiva sui rimpatri. Sostiene che la motivazione sarebbe tautologica e poco rispettosa della normativa in materia, perchè il giudice di pace si sarebbe limitato a ripetere le formule di legge, senza accertare la sua condizione reale, ed in particolare la sua situazione di rischio in caso di rientro in patria, e la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Per quanto concerne le censure relative al vizio di motivazione, sono inammissibili laddove, a fronte di una motivazione completa ed accurata in relazione al provvedimento opposto – il decreto di espulsione – il ricorrente contrappone assai sinteticamente la propria storia personale e deduce che il giudice non abbia adeguatamente considerato tali circostanze, rilevanti all’interno di un esame relativo alla concessione della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Quanto all’accertamento specifico del pericolo di fuga, il ricorso è generico, in quanto non indica quali sarebbero i fatti non considerati ed atti ad escluderlo.

Non sussistono neppure le lamentate violazioni di legge in quanto il giudice adito ha verificato in relazione al caso concreto, premesso che la domanda per la concessione della protezione sussidiaria allo straniero era stata rigettata, se sussistessero i presupposti per l’espulsione e per l’accompagnamento coattivo alla frontiera, integrato, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4, ipotesi b) dalla sussistenza del rischio di fuga, che il giudice ha apprezzato come sussistente ricorrendo più di un parametro di cui al successivo comma 4 bis medesimo articolo: non essere munito di passaporto e non avere una dimora attuale sul territorio italiano, prendendo in considerazione anche, ed implicitamente escludendo che fosse stato provato, il rischio concreto di persecuzione nel paese di origine.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto il processo risulta esente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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