Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13747 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28124/2012 proposto da:

Agroinvest S.p.a. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giovanni Maggi n. 63, presso il Dott. Squillante Luigi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Squillante Domenico, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Scafati, V.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 407/2012 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO, depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.A. convenne in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Salerno il Comune di Scafati nonchè la Agroinvest S.p.A. Società per l’attuazione del PIP, chiedendo la determinazione dell’indennità di espropriazione di un terreno di sua proprietà, ablato dalla Società con provvedimento del 2008, per la realizzazione di quel piano.

La Corte adita, con sentenza depositata il 17.4.2012: a) determinò il dovuto, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in ragione del valore venale del suolo edificatorio quale determinato dal CTU, in base alla media dei valori ottenuti col metodo sintetico comparativo e con quello analitico ricostruttivo; b) negò rilevanza all’avvenuta restituzione di alcune porzioni di suolo, non essendo stata posta in essere dal Comune secondo la prescritta procedura; c) escluse la spettanza di ulteriori indennità per manufatti e soprassuolo, non avendo i primi autonoma consistenza ed essendo il secondo compensato dall’indennità, di carattere omnicomprensivo.

La Società Agroinvest ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con sette motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, L. n. 359 del 1992, art. 39 e art. 115 c.p.c., per essere l’indennità stata determinata in riferimento alla CTU, che aveva illegittimamente elevato il valore ottenuto col metodo sintetico comparativo, tramite la media con quello ricavato dal metodo analitico ricostruttivo, che ha carattere sussidiario; e per non avere i giudici a quo tenuto conto che il suolo non raggiungeva il lotto minimo, e che erano assenti le opere di urbanizzazione.

2. Col terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per l’apparenza della motivazione adottata in relazione alla media operata tra i predetti metodi.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini. La giurisprudenza di questa Corte, elaborata in riferimento all’approvazione di un P.E.E.P. (Cass. SU 18/11/1997 n. 11433 e successive conformi) e poi estesa, per evidente analogia dei presupposti, al piano per gli insediamenti produttivi, ha affermato il principio secondo cui l’approvazione del Piano ha natura conformativa (cfr., ex multis, Cass. 10/2/2017 n. 3610; 29/9/2016 n. 18841; 24/4/2007 n. 9891, 6/9/2006, n. 19128; 24/3/2004, n. 5874), e conferisce al terreno che sia in esso compreso il carattere dell’edificabilità legale, classificazione che ne rappresenta anche il limite, in quanto gli immobili possono essere destinati soltanto agli insediamenti espressamente previsti dal piano stesso. 4. Se contrariamente a quanto opina la ricorrente, la determinazione del valore di un’area edificabile può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e la cui scelta resta, pertanto rimessa al giudice del merito (cfr. Cass. 31/3/2016 n. 6243; 22/3/2013, n. 7288; 18 maggio 2007, n. 11643; 15 febbraio 2005, n. 3034), va, in conseguenza, rilevato, da una parte, che l’adozione di uno di detti metodi rende superflua l’analisi degli elementi su cui si fonda l’altro, e dall’altra che, ove venga prescelto quello analitico ricostruttivo, diretto ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, si dovrà considerare anzitutto la densità volumetrica esprimibile in base agli indici di fabbricabilità della zona omogenea in cui è incluso, al netto degli spazi assegnabili a standards, nonchè delle spese di urbanizzazione relative alle opere che assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area. 5. Tale indagine, come riferisce la ricorrente, non è stata compiuta dal consulente tecnico e dalla sentenza che ne ha recepito le conclusioni, in riferimento alla concreta edificabilità dell’edificio ipotizzato nel suolo ablato oltre che dei costi di urbanizzazione. Il giudice del rinvio provvederà al relativo accertamento, mentre laddove ritenga di utilizzare il criterio sintetico comparativo dovrà tener conto di tutte le condizioni apprezzate dal mercato immobiliare che, in base alla destinazione urbanistica della zona in cui l’immobile è compreso (e solo di essa), possano incidere sulla determinazione del suo effettivo valore venale.

6. Col quinto, il sesto ed il settimo motivo, che vanno ora congiuntamente esaminati, si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., ed il vizio di motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 47, art. 115 c.p.c., L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, art. 112 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo. L’impugnata sentenza non aveva tenuto conto del decreto di retrocessione parziale del 19.1.2011 (mq. 176 della part. 1689 e mq. 200 della part. 1688) emesso da essa concessionaria, che aveva curato la rimodulazione della lottizzazione, poi, approvata con Delib. 23 febbraio 2010, n. 42, non impugnata dalla V., che, com’era incontroverso, era stata reimmessa nel possesso delle predette aree. Per stessa allegazione dell’espropriata, in riferimento alla part. (OMISSIS) oggetto della retrocessione era mancata la notifica dell’avvio di procedimento, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto (in subordine) disapplicare il decreto di espropriazione perchè nullo. 7. Anche questi motivi vanno accolti. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, la retrocessione parziale prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61, richiede la formale manifestazione di volontà dell’amministrazione (spontanea o sollecitata dagli interessati) in ordine all’inservibilità dei beni per l’esecuzione dell’opera pubblica (dichiarazione del Prefetto o, in alternativa, pubblicazione da parte dell’espropriante dell’avviso indicante i beni che non servono più all’opera pubblica) e, in mancanza di una dichiarazione formale, l’Autorità giudiziaria non può accertare l’inservibilità, stante la natura discrezionale della valutazione della P.A. in ordine all’esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l’opera compiuta, ma può riconoscere valore equipollente alla dichiarazione d’inservibilità ad un comportamento dell’amministrazione da cui si desuma univocamente che i beni non sono più necessari alla realizzazione dell’opera per la quale essi furono espropriati (Cass. SU 05/06/2008 n. 14826). 8. La sentenza non ha motivato in ordine alla valutazione in termini di inservibilità delle porzioni di suolo che la ricorrente afferma esser state restituite alla V., in conseguenza della modifica dei temini della lottizzazione assentita dalla menzionata delibera comunale. Ogni ulteriore profilo resta assorbito.

9. Il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per avere i giudici distrettuali riconosciuto l’indennità aggiuntiva per la perdita di imprecisati manufatti e piante presenti sull’area espropriata è inammissibile, in quanto siffatta voce indennitaria è stata espressamente esclusa dalla Corte territoriale.

10. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie tutti i motivi, ad eccezione del quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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