Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13747 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13747 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Global Laboratory s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma
alla via Po n. 9 presso lo studio dell’avv. Francesco Napolitano, rapp.to e difeso dall’avv.
Riccardo Pagliarulo giiusta procura in atti Controricorrente
Nonché
Equitalia s.p.a, in persona del legale rapp.te pro tempore, ellett.te dom.ta in Roma alla via
Costabella 26, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini, rapp.ta e difesa dall’avv. Margherita Monosi
—Controricorrente ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
118/9/2010 depositata il 28/10/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 62/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 31/05/2013
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Global Laboratory s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Bari n. 195/11/2008 che aveva accolto il
irpef e Ires relative all’anno 2004. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con
controricorso la società contribuente e l’Equitalia; quest’ultima ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso principale ed assorbimento di quello incidentale. Il presidente ha fissato l’udienza
del 9/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo e secondo motivo la ricorrente principale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 4 ter L. 31/8 e dell’art. 25 del dpr 602/73 laddove la CTR ha ritenuto
l’annullabilità della cartella stante l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e
il difetto di sottoscrizione.
Le censure sono fondate alla luce dei principi espressi da questa Corte ( Cassazione civile
sez. trib. 27 febbraio 2009 n. 4757), secondo cui la mancanza della sottoscrizione della
cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto,
la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Per quanto attiene la mancata indicazione del responsabile del procedimento, va osservato
che tale obbligo ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena
informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e
la garanzia del diritto di difesa . L’ordinamento tuttavia non tutela l’interesse all’astratta
regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subìto dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purché la parte medesima deduca
e dimostri il nocumento subìto, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla società. A conferma di quanto sopra va rilevato che l’art. 36 comma 4 ter del d.l.
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 62/12
Ordinanza pag. 2
ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 014200800003099678000 per
248/2007, nel disporre che ” La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile de/procedimento di iscrizione a
ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, prevede altresì che ”
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti
dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data
non è causa di nullità delle stesse.”.
E la Corte Costituzionale , nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale
norma, con sentenza 28/1/2009, n. 58, ha escluso ” che, anteriormente all’emanazione della
disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”
Deve pertanto escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento
nella cartella impugnata costituisca motivo di nullità della stessa.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul ricorso incidentale.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Puglia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia
Così deciso in Roma, 9/5/2013
dente
della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili