Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13747 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

U.S., dom.to in (OMISSIS) presso l’avv.

de Lorenzo Fabrizio che lo rappresenta e difende per procura speciale

a margine, unitamente all’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia;

– ricorrente –

contro

D.V.M.L. ed U.M., dom.te in Roma

presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l’avv. Pasquali

Alberto del Foro di Bolzano;

– controricorrenti –

e

P.G. presso la Corte di Appello di Trento;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Trento. s.d. di Bolzano

depositato il 4-11-2009;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Luigi

MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. nella quale ha riferito che con decreto 26.6.2009 il Tribunale di Bolzano ha nominato, su istanza di U.S., amministratore di sostegno in favore dell’anziano genitore U. E. (nato nel (OMISSIS) e affetto da patologie parzialmente invalidanti) ed ha all’uopo designato l’amministratore nella persona della figlia, e sorella dell’istante, U.M. (in ragione della pregressa continua affettuosa cura della persona e convivenza anteatta, nonchè disattendendo le riserve che dall’istante venivano formulate). La Corte di Trento s.d. di Bolzano, adita con reclamo di U.S., con decreto 4.11.2009 ha confermato il decreto nella parte in cui individuava ex art. 408 c.p.c. l’amministratore nella persona della figlia, da un canto rilevandone le conclamate attitudini al sostegno e dall’altro osservando che le riserve sollevate attinevano a profili di aspettativa “ereditaria” del reclamante e potevano ricevere tutela in altre successive sedi. Per la cassazione di tale decisione U.S. ha proposto ricorso articolato su due motivi, resistiti da controricorso delle intimate madre e sorella. L’ U. ha anche depositato memoria finale. La relazione ha quindi concluso per la manifesta infondatezza della prima censura e la irricevibilità della seconda.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che una assorbente ragione di inammissibilità induca a propendere per la definizione in tal senso del ricorso, in luogo del rigetto per manifesta infondatezza proposto in relazione.

Questa Corte ha in più occasioni affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. proposto avverso il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, sul rilievo per il quale, vertendosi in tema di provvedimento adottato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, esso sarebbe privo del carattere della decisorietà, di contro evidenziandosi un atto di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabile o modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. n. 11019 del 2010 e n. 2205 del 2003). Orbene alle stesse conclusioni si ritiene di dover pervenire anche per quel che attiene al ricorso per cassazione avente ad oggetto il decreto emesso sul reclamo avverso la designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimento, distinto logicamente e tecnicamente da quello che dispone l’amministrazione e che viene emanato in applicazione della medesime norma (l’art. 384 c.c. richiamato dal successivo art. 411, comma 1). E’ bensì vero che nei procedimenti in disamina l’art. 720 bis del c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) espressamente contempla il ricorso per cassazione contro il decreto adottato dalla corte d’appello a definire i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare ma è pur vero che ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che tale norma sia riferibile soltanto ai decreti di indiscutibile carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, tali decreti essendo per contenuto assimilabili alle sentenze che vengano emesse in materia d’interdizione ed inabilitazione ai sensi dei precedenti artt. 712 e segg., richiamati dal menzionato art. 720 bis c.c., comma 1 non altrettanto potendo predicarsi quando si verta in tema di provvedimenti a carattere gestorio quali quelli che nominano o sospendono – rimuovono l’amministratore di sostegno.

Ditalchè, essendo impugnato non già il provvedimento 27.6.2009 che ebbe a disporre l’amministratore di sostegno per U.E. (misura accettata hinc et inde) ma il provvedimento, diverso logicamente e tecnicamente, di nomina a tal incarico di M. U., l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che ebbe a decidere del reclamo avverso lo stesso provvedimento appare indiscutibile.

Devesi quindi dichiarare inammissibile il ricorso, disponendo la compensazione delle spese stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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