Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13747 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19799/2018 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Lugari e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA, depositato

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal consigliere Dott. Lina RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.A., nato a (OMISSIS), propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, depositata il 6 giugno 2018, non notificata, con la quale veniva rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Emilia il 14 aprile 2018;

– segnala in primo luogo l’esistenza di un errore materiale nella ordinanza impugnata, laddove v’identifica Il ricorrenti come A.A. e non con il suo cognome corretto, come sopra riportato;

– denuncia quindi la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 22,28,29,31, con riferimento agli artt. 29 e 31 Cost. perchè il giudice di pace non avrebbe considerato la sua condizione di apolide di fatto, rientrante nella previsione stabilita dalla L. n. 91 del 1992, art. 1, lett. b. (nato da padre ignoto e madre apolide), ed il fatto che abbia presentato richiesta di riconoscimento della condizione di apolide, sub iudice nonchè che il ricorrente non abbia più alcun legame con la Bosnia Erzegovina.

La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio, per verificare se dinanzi al giudice di pace avesse dedotto questa censura.

il ricorso è radicalmente inammissibile, in quanto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., non individua neppure una controparte nei confronti della quale indirizzare l’impugnazione; nè tale situazione di incertezza assoluta è superabile dal contesto dell’atto, in quanto, a fronte di un procedimento svoltosi in primo grado nei confronti del Prefetto e del Questore di Reggio Emilia, il ricorso è stato notificato esclusivamente a soggetto non legittimato passivamente e estraneo al giudizio, ovvero il Ministero dell’interno. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (v. Cass. 16178 2015, nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso un decreto di annullamento del provvedimento di espulsione di un cittadino ghanese, emesso dal giudice di pace).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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