Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13746 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13746 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Paradise snc di Minoia Marino e C., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.ta in Roma, alla Circumvallazione Clodia n. 80, presso lo studio avv. Gennaro Arbia,
rapp.to e difeso dall’avv. Margherita Pedone e Michele Didonna, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
64/3/2010 depositata il 23/9/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile
Svolgimento del processo

(G58
L13

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

23996/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

La controversia promossa da Paradise snc di Minoia Marino e C. contro l’Agenzia delle
Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Bari n. 73/4/2008 che aveva accolto
il ricorso avverso l’avviso di liquidazione 061T007289/000P00 e la cartella di pagamento
n. 0120070078072558001 a seguito di revoca dei benefici fiscali richiesti dalla contribuente

unico motivo. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del
9/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo
alla relazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs.
546/92, dell’art. 2 della L. 890/2004 della L. 604/1954 e 1154/60.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 ) Va altresì rilevato che, in tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma
di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa- quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della
nonna di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n.
10313 del 05/05/2006).
Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della società,
delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23996/11

Ordinanza

pag. 2

in ordine all’acquisto di una masseria in Castellana Grotte. Il ricorso proposto si articola in

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della società,
delle spese del grado che si liquidano in complessivi e 2.000,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge.

Il Funzionario G . diziario

Così deciso in Roma, 9/5/2013

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