Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13746 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19595/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in La Spezia via San

Bartolomeo 169, presso lo studio dell’avv. Valentina Antonini, che

lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura Massa Carrara;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositato il

23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. Lina RUBINO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RILEVATO

che:

– F.A., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nel quale non indica chi sia o chi siano i controricorrenti, notificato alla Avvocatura centrale dello Stato, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Brindisi, resa il 23.5.2018, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto di Brindisi;

– con tale provvedimento il giudice di pace convalidava il trattenimento del ricorrente e il suo accompagnamento alla frontiera per l’espulsione “ritenuta la sussistenza dei termini e dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, comma 5 bis”;

– il ricorso è stato notificato alla Avvocatura dello Stato ma non reca nella sua intestazione nè nella notificazione alcuna identificazione del o dei soggetti nei confronti dei quali è proposta l’impugnazione;

– sostiene con il primo motivo il ricorrente, cittadino marocchino, di essere stato detenuto in Italia fino al 20.5.2018, di essere tossicodipendente ed in cura presso il Sert di (OMISSIS) dal 2016 dove aveva in corso un percorso di liberazione dalle tossicodipendenze, di essere stato immediatamente prelevato e condotto presso il CDA di Brindisi, finita di scontare la pena, a seguito del provvedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera qui impugnato, in tal modo interrompendo e vanificando il suo percorso di recupero terapeutico.

Denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 35, che sanciscono il divieto di espulsione e respingimento degli stranieri che necessitino di cure essenziali.

Con il secondo motivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 29: dice di avere in territorio italiano la madre ed i fratelli, fa riferimento ad alcuni documenti che non precisa se siano stati prodotti e non considerati nel giudizio di merito, e afferma che di tali legami doveva tenersi conto, perchè la tutela dei legami familiari è imposta dall’art. 8 Cedu e che debba tenersi in conto il principio del non refoulement fissato dall’art. 5 della direttiva.

Il ricorso è inammissibile perchè non ha identificato il suo contraddittore, nè nell’atto nè nella relata di notifica ma si è limitato a notificare l’atto all’Avvocatura dello Stato, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, che prevede che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’identificazione delle parti ed in specie della parte contro la quale esso è diretto, nè nel caso di specie l’individuazione della parte può essere desunta, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso (Cass. cìv., 3 settembre 2007, n. 18512; 7 settembre 2010, n. 19156; Cass. n. 19286 del 2009).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, in mancanza di intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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