Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13745 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13745 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ilario Zannino , elett.te dom.to in Roma, alla via Celimontana 38, presso l’Avv. Paolo Panariti, rapp.to e difeso dall’avv. Andrea Carlo Poma, giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Equitalia Nord s.p.a., in persona del le gale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
Cesi 21, presso l’Avv. Salvatore Torrisi dal quale è rappresento e difeso Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Re gionale della Lombardia
n. 221/1/201 depositata il 15/11/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consi glio del giorno 9/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis ;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ilario Zannino contro E quitalia Esatri s.p.a. è stata definita
con la decisione in epi grafe, con cui è stato ri gettato l’appello avverso la sentenza della CTP
di Pavia n. 199/1/2008 che ne aveva ri gettato il ricorso avverso la cartella di pa gamento n.
079.2007-00330126250000 per iva irpef e irap 2002. Il relatore ha depositato relazione ex

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21693/1

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
9/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato
memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza laddove la CTR non ha

le del procedimento.
La censura è infondata. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la
mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò
non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere
dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi
una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non
espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011). Ciò ricorre nel caso in esame laddove la
CTR ha escluso l’invalidità dell’atto in quanto” la norma – art-. 7 della L. 212/2000- è sfornita di qualsiasi sanzione al riguardo”, nonché laddove ha affermato che “la nullità delle
cartelle non può estendersi ad un periodo anteriore”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore di Equitalia Nord s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
4.000,00, di cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Equitalia Nord
s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.000,00, di cui E 100,00 per
spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 9/5/2013

Il Fonari o o .udiziario

dott.

esaminato la richiesta di annullamento della cartella per mancata indicazione del responsabi-

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