Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13745 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15112/2010 R.G. proposto da:

NUOVA FACS s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Sgobbo del Foro di

Roma con studio in Roma, corso Trieste, 61, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 23/10/2009, depositata il

21/04/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Gianna

Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 21/4/2009 la C.T.R. Toscana, sezione staccata di Livorno, accogliendo l’appello dell’ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile, in quanto diretto nei confronti dell’Agenzia delle entrate ritenuta priva di legittimazione passiva, il ricorso proposto dalla Nuova Facs S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata in data 21/9/2005, per Iva relativa all’esercizio 1997.

Ritenevano infatti i giudici d’appello che, essendo stata accertata la regolarità della formazione del ruolo consegnato al concessionario, “gli eventuali vizi successivi non potevano che riferirsi alla regolarità dell’emissione e formulazione della cartella di pagamento e alla sua conseguente notifica alla società contribuente; atti questi ultimi tutti di esclusiva competenza del concessionario”. Soggiungevano che il principio di unitarietà del procedimento tributario “non può eliminare la distinzione tra i singoli atti di detto processo, nè la corrispondente riferibilità degli stessi ai diversi soggetti titolari partecipanti”, donde la conclusione secondo cui, nella specie, “con riferimento ai vizi ritenuti sussistenti, l’unico legittimato passivo non può che essere il concessionario del servizio di riscossione, nei cui confronti, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 10, avrebbe dovuto essere diretto il ricorso di primo grado”.

2. Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese nella presente sede ma ha depositato c.d. atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver ritenuto la C.T.R. che gli eventuali vizi successivi alla tempestiva formazione del ruolo alla base di una cartella, implicano esclusivamente responsabilità del concessionario e per aver omesso di argomentare in ordine ai rilievi in senso contrario contenuti nella sentenza di primo grado, secondo cui il ricorso non tendeva a far valere vizi propri della cartella di pagamento ma investiva la legittimità della pretesa impositiva e, inoltre, l’essere stato il vizio determinato per fatto dal concessionario non incide sul rapporto sostanziale oggetto di contestazione.

Formula il seguente quesito di diritto: “se nei giudizi del procedimento tributario, la C.T.R. sia tenuta a rispettare il disposto del all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) e a non sancire apoditticamente che dalla tempestività del ruolo alla base di una cartella discende che i vizi successivi devono essere eccepiti direttamente dal Contribuente al Concessionario essendone questo il solo responsabile”.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui il principio di unitarietà del procedimento tributario “non può eliminare la distinzione tra i singoli atti di detto processo, nè la corrispondente riferibilità degli stessi ai diversi soggetti titolari partecipanti”.

Formula il seguente quesito di diritto: “se nei giudizi del procedimento tributario, la C.T.R. sia tenuta a rispettare il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) e ad applicare correttamente, nei confronti del Contribuente, il principio della unitarietà del procedimento tributario, per cui il ricorrente avverso vizi del procedimento impositivo inteso nel suo complesso rispetto a pretese avanzate dall’Agenzia delle Entrate, può legittimamente chiamare in causa la sola Agenzia delle Entrate di esso procedimento responsabile, con conseguente validità dei relativi ricorsi che debbono essere giudicati interamente nel merito”.

5. Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto interpretato, sulla scorta di una non corretta lettura del testo, nel senso di ritenere necessaria la chiamata in giudizio del concessionario del servizio di riscossione.

Formula il seguente quesito di diritto: “Se nei giudizi del procedimento tributario, la C.T.R. sia tenuta ad applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e dunque sia tenuta a non considerare obbligatoria la chiamata in giudizio del Concessionario sulla base di esso salvo che risulti necessaria per diversi motivi”.

6. Occorre preliminarmente rilevare che, con ciascuno dei motivi sopra illustrati, la società ricorrente propone due distinte censure – la prima di violazione di legge, la seconda di vizio di motivazione – espressamente del resto ricondotte da essa stessa, nell’intestazione, alle previsioni di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

A conclusione di ciascun motivo è, però, formulato un unico quesito, nei termini sopra testualmente riportati, riferibile solo alla prima delle predette censure (violazione di legge) e non anche alla seconda (vizio di motivazione), la quale pertanto deve ritenersi inammissibile, per la mancata formulazione del c.d. momento di sintesi richiesto, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nel caso in esame ratione temporis.

Giova in proposito rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa S.C., “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis c.p.c., , deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione” (v. Sez. U, n. 5624 del 09/03/2009, Rv.

607216; conf. Sez. 5, n. 16345 del 28/06/2013, Rv. 627064).

7. Ma anche le censure di violazione di legge, per ciascuno dei motivi suindicati, si appalesano inammissibili per inadeguatezza dei quesiti di diritto così come formulati, in quanto inidonei ad assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale (v. Sez. 5, Ord., n. 23448 del 19/11/2010); manca in particolare un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati (essi stessi del resto a ben vedere mancanti o comunque formulati in maniera del tutto generica e risolventesi nella mera sostanziale affermazione della erroneità della decisione impugnata).

Varrà al riguardo rammentare che una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte –

dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso – esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E’ perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Sez. U, n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, n. 16941 del 20/06/2008, Rv.

603733); come è parimenti inammissibile il ricorso per tassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (Sez. U, n. 28536 del 02/12/2008, Rv. 605848).

8. Il ricorso va pertanto respinto.

Non avendo l’amministrazione evocata in giudizio svolto difese nella presente sede, nessun provvedimento è da adottare in ordine al regolamento delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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