Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13745 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18558/2018 proposto da:

R.M.S., elettivamente domiciliata in Roma Viale Carso 23,

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefetto Provincia Roma;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Cons. Dott. Lina RUBINO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RILEVATO

che:

– R.M.S., nata in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura di Roma, articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 13.12.2017, non notificata, con la quale veniva rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 9 aprile 2017;

– l’intimata, alla quale il ricorso è stato notificato prima presso l’Avvocatura generale dello Stato e poi, previo ordine di rinnovazione, presso la sede dell’Ufficio, non ha svolto attività difensiva;

– la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del TUIM e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 2 bis.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si deduce l’omesso esame e l’omessa motivazione (nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 TUIM) sulla questione concernente l’inesistenza ed inefficacia del decreto di espulsione perchè non sottoscritto da organo competente, in quanto il decreto veniva emanato dal viceprefetto aggiunto, senza giustificazione di poteri e con sottoscrizione apposta non in originale ma con modulo prestampato.

Con il secondo motivo, si deduce che nell’ordinanza del giudice di pace si omette di esaminare la questione relativa al diritto di acquisto della cittadinanza italiana da parte della ricorrente, per ricongiungimento familiare, attesi i suoi vincoli familiari sul territorio italiano. La ricorrente sottolinea di aver esposto nel ricorso al giudice di pace, oltre al fatto di aver stabilito i suoi interessi in Italia, di essere discendente in linea retta da cittadino italiano (bisnonno materno, cittadino italiano emigrato in Argentina), e di aver quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza ex L. n. 91 del 1992 e di poter richiedere, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 5, un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Con il terzo motivo si deduce nuovamente il vizio di motivazione ed anche la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto nella motivazione non si esamina l’aspetto

relativo alla protezione umanitaria. La ricorrente dichiara di aver segnalato, in sede di opposizione all’espulsione, che l’amministrazione non aveva rilevato che ella si trovava nelle condizioni per poter chiedere la protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte sul punto: non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento (v. Cass. n. 7873 del 2018). Trattasi di principio già da tempo enunciato in relazione ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni per le violazioni della circolazione stradale: “l’ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l’esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l’esistenza, salvo prova contraria dell’opponente” (Cass. n. 2085 del 2005).

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti, con cassazione della sentenza impugnata, a fronte della totale inesistenza della motivazione che si compone di questa sola locuzione: “ritenuto che le motivazioni poste a sostegno del ricorso non legittimano l’adozione di un provvedimento del ricorso, perchè infondate in diritto, rigetta l’opposizione”, dalla quale non si è in grado di ricostruire nè i motivi di impugnazione, nè le questioni giuridiche da essi poste, nè se esse siano state in effetti esaminate e tanto meno il percorso attraverso il quale il giudice è arrivato a ritenerle infondate.

Il provvedimento impugnato va cassato e la causa rinviata al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso giudicante, perchè provveda all’esame del ricorso proposto della R. e lo decida con adeguata motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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