Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13744 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13744 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Gesmark s.r.l. in liquidazione
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 101/2010/26 depositata il 23/6/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
21521/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 31/05/2013
La controversia promossa da Gesmark s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto
dall’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Varese n. 89/11/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. 2005 2V 000182000 per imposta di
rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/5/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione
sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in
quanto si limita a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di
atti dello svolgimento processuale, così onerando la Corte di cassazione di procedere
alla lettura di tali atti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi,
non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva
sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto (Sez. 3, Sentenza n.
1905 del 09/02/2012).
Ulteriore causa di inammissibilità è costituita dalla mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art.
360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 9/5/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
registro 2005 . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il