Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13744 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4280-2018 proposto da:

O.A., nella qualità di titolare dell’omonima impresa

edile individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO GENTILE;

– ricorrente –

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MEZZASALMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1258/2017, depositata in data 28/6/2017, – in controversia concernente domanda promossa da O.A., titolare di omonima impresa edile, nei confronti della Provincia Regionale di Ragusa, per la condanna della convenuta al pagamento dei compensi per i lavori eseguiti, nell’ambito di un contratto di appalto inter partes, stipulato il 19/5/1987, avente ad oggetto il secondo stralcio dei lavori di costruzione del Liceo Scientifico di Modica, precedenti al crollo delle opere già realizzate, verificatosi in data 1/8/1998, e successivi (per effetto di ripresa dei lavori, a seguito di sequestro penale del cantiere e sospensione dei lavori), incluse le spese affrontate per lo sgombero dal cantiere del materiale di risulta del crollo, derivanti dalla perdita dell’impalcatura e delle somme dovute a titolo di revisione prezzi, il tutto come da riserve iscritte, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda attorea.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che l’attore, su cui gravava l’onere di provare l’esatto adempimento, pur essendo stato assolto nel processo penale a suo carico (“ex art. 530 c.p.p., comma 2”), non aveva fornito tale prova, atteso che, anche dalla relazione redatta dai consulenti tecnici nominati dal PM nel processo penale, prodotta in giudizio, emergeva che la struttura, realizzata dall’impresa “a sostegno del getto del solaio”, “presentava un coefficiente di sicurezza rispetto al collasso per stabilità dell’equilibrio di poco superiore ad 1, cioè appena sufficiente per evitare il crollo”, individuandosi “l’anello debole del ponteggio” nei “contro venti in legno…appena sufficienti”, tanto che una vibrazione od un vento di forte intensità potevano in astratto determinarne il crollo.

Avverso la suddetta pronuncia, O.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 25-26/1/2018, affidato ad un motivo, nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, subentrato alla Provincia Regionale di Ragusa (che resiste con controricorso, notificato il 26/2/2018).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1460, 2697 e 2727 c.c., degli artt. 113,115 e 116c.p.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla sentenza penale di assoluzione (con formula piena, “perchè il fatto non costituisce reato”) e dalla documentazione prodotta in ordine alla modifica radicale, dopo il crollo, da parte dell’appaltante, del progetto della realizzanda palestra, con ben due perizie di variante, a riprova della carenza delle originarie previsioni strutturali del progetto, denunciando di avere fornito quindi piena prova del proprio esatto adempimento, cosicchè spettava all’Ente convenuto provare l’eccepito inadempimento.

2. La censura è inammissibile.

Invero, non ricorrono i vizi di violazione di legge denunciati nè il vizio motivazionale, nei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In riferimento alla violazione di legge, la censura investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; Cass. 3680/2019); invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).

La censura tende, invece, ad un’inammissibile nuova ricostruzione fattuale, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, al di fuori dei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il vizio motivazionale poi non è neppure articolato secondo la nuova formulazione di legge, in quanto non viene rappresentato in effetti un omesso esame di fatto decisivo, quanto contestata la valutazione operata dalla Corte d’appello del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

La Corte d’appello ha tenuto conto dell’assoluzione in sede penale dell’appaltatore e del Direttore dei lavori, procedendo però ad una valutazione delle emergenze istruttorie della relazione peritale disposta dal PM nel processo penale ed acquisita agli atti del processo civile.

Ora, da esse emergeva comunque l’inadeguatezza del ponteggio realizzato dall’impresa e quindi, ad avviso della Corte, l’appaltatore non aveva assolto all’opere di provare il proprio esatto adempimento alle prestazioni contrattuali, per il cui pagamento aveva agito in giudizio.

La pronuncia impugnata va quindi confermata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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