Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13744 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14659/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 79/04/2009, depositata il 15/04/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 79/04/2009, depositata il 15/04/2009, con la quale in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio in controversia relativa ad avviso irrogazione sanzioni emesso nei confronti di R.S. per impiego di una lavoratrice irregolare, ai sensi del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 2002, n. 73, veniva rideterminato l’importo della sanzione calcolandola non sulla retribuzione prevista dal relativo CCNL, bensì su quella complessiva asseritamente corrisposta alla lavoratrice in nero nel periodo di lavoro irregolare, pari a soli Euro 531,00.

L’intimata non ha svolto difese nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver preso a base del calcolo della sanzione non il costo del lavoro previsto dai vigenti CCNL relativi alla qualifica ricoperta dalla lavoratrice in nero (così come testualmente previsto dalla norma richiamata), bensì il diverso ed erroneo parametro dato dalla retribuzione complessiva effettivamente corrisposta alla lavoratrice durante il periodo di lavoro irregolare.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla determinazione della retribuzione posta a base del suddetto calcolo.

4. Mette conto preliminarmente precisare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 (come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale (quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).

La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni L. n. 73 del 2002, ex art. 3, comma 3, non è però mai stata sollevata dalle parti nei pregressi gradi di giudizio e la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata In primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto. L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve infatti tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass., Sez. U n. 1706 del 24/01/2013; Sez. U, n. 24883 del 09/10/2008; cfr. anche Sez. U, Ord. n. 2067 del 28/01/2011; Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008;

Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008).

La pronuncia di incostituzionalità della norma che regola il riparto di giurisdizione non può, quindi, incidere sul processo in corso, in quanto “se per effetto della non impugnazione della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perchè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso” (Sez. U, n. 17839 del 18/10/2012; v. anche Sez. 5, n. 5169 del 05/03/2014).

5. Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, deve rilevarsi la fondatezza del primo di essi.

Il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2012, nel testo vigente ratione temporis, dispone testualmente: “3.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

Si ricava, dunque, univocamente, da tale disposizione che la base di calcolo per la determinazione della sanzione è costituita dal “costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali”.

Risulta, invece, dalla sentenza impugnata che la C.T.R. abbia calcolato la sanzione (applicando la percentuale del 200%) sul diverso parametro rappresentato dalla retribuzione effettivamente corrisposta, senza precisare se questa sia o meno conforme a quella che sarebbe spettata secondo i vigenti CCNL e senza comunque far alcun riferimento a tale ultimo corretto parametro.

La censura merita pertanto in tal senso accoglimento – con conseguente assorbimento del secondo motivo – e deve pertanto condurre alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo affinchè riesamini la questione alla luce del predetto parametro normativo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Liguria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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