Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13744 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15667/2018 proposto da:

M.N., difeso per procura in calce al ricorso dall’avv.

Gianluca Vitale, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Questore Provincia Torino;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. Lina RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.N., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino, articolato in due motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino, reso il 27 novembre 2017 con il quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino;

– espone che: il 3 novembre 2017 veniva disposto il ripristino del suo trattenimento presso il CPR Torino; il decreto di espulsione veniva convalidato e il giudice di pace disponeva la proroga del suo trattenimento presso il CPR, affermando che il diritto di difesa fosse garantito dalla presenza del difensore.

C’è controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della direttiva CE 2008/115, artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6CEDU, perchè il giudice di pace non ha consentito la sua partecipazione richiesta dal suo avvocato, all’udienza di proroga,motivando nel senso che la difesa sarebbe stata sufficientemente garantita dalla presenza del difensore.

Il motivo è fondato.

Come più volte affermato da questa Corte (v. Cass. n. 12709 del 2016, Cass. n. 26803 del 2017, Cass. n. 6066 del 2019), il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore.

A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perchè, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell’art. 14, cit., comma 4, ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida. (Cass. 13767/2010)

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 1998, n. 286, art. 3 nonchè art. 14, comma 6, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 rinviano (ex multis: Cass. 13117/2011; Cass. 12709/2016), senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito (Cass. 26919/2017), richiesta che nel caso di specie è stata peraltro formulata e non esaudita dal giudice.

Il secondo motivo, con il quale si deduce che si sarebbe deciso sulla proroga del trattenimento con eccessivo anticipo rispetto alla scadenza del termine di trattenimento, rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Giudice di pace di Torino in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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