Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13743 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18956-2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2495/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 29/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 2495/2020 depositato il 29-5-2020 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di M.B., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito, dopo essere stato sequestrato, insieme a suo padre e a suo fratello, da guerriglieri, perchè la sua zona di origine non era sicura. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il motivo di ricorso è così rubricato: “1. Vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’ipotesi di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 2511 del 2007, ex art. 14, lett. c)”. Il ricorrente censura la valutazione di insussistenza della situazione di violenza indiscriminata effettuata dal Tribunale, rileva che, secondo le principali fonti accreditate, la (OMISSIS) è teatro di un conflitto a bassa intensità, come risulta, a suo avviso, dal giudizio espresso dall’ambasciata d’Italia a Dakar dell’ottobre 2015 e da pronunce di merito del Tribunale di Venezia, di Firenze e di L’Aquila, che richiama, rimarcando che quest’ultimo Tribunale ha utilizzato la stessa fonte del Tribunale di Brescia, ossia il Country Report on Human Rights Practices 2017, ed ha riconosciuto la protezione sussidiaria al richiedente. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Brescia, per un verso, ha letto un’unica fonte, ossia il report del Dipartimento di Stato Usa del marzo 2017, e per altro verso non ha consultato le numerose altre fonti internazionali che certificano una situazione ben diversa, poichè nella (OMISSIS) dal 2016 al 2018 sono ripresi i combattimenti con attacchi indiscriminati ai civili.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. La valutazione della situazione del Paese di origine è un accertamento di fatto incensurabile, ove, come nella specie, adeguatamente motivato (tra le tante Cass. 30105/2018). Il Tribunale, contrariamente a quanto adduce il ricorrente, non si è limitato a citare un’unica fonte, ma anche altre (Amnesty International 22-2-2017; Freedom in the world 2017; siti internet Easo – cfr. pag. n. 7 e 8 del decreto), e peraltro il ricorrente espone di aver indicato nel ricorso di primo grado la stessa fonte citata nel decreto impugnato (- pag. n. 3 ricorso Amnesty International 2017).

Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, difetta di specificità la censura relativa alle fonti di conoscenza, in ordine all’accertamento della situazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), se non si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal Tribunale (Cass. n. 899/2021). Nella specie, il ricorrente non solo premette che dalle fonti internazionali accreditate il conflitto nel (OMISSIS) è di bassa intensità, ma richiama una fonte del 2015, anteriore a quella citata dal Tribunale, ed altra dell’Agenzia Fides, che è un’agenzia di stampa del Vaticano, di aprile 2018, di cui peraltro riporta del tutto genericamente il contenuto.

Dunque, le censure si risolvono in deduzioni astratte e generiche, senza attinenza al percorso argomentativo del decreto impugnato, nonchè dirette, inammissibilmente, a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai Giudici di merito, con riferimento alla situazione generale del Paese, che è stata descritta ampiamente, con indicazione delle fonti di conoscenza accreditate più aggiornate di quelle indicate in ricorso.

5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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