Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13743 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 830/2009 proposto da:

C.A., D.P.A., P.E. ,.

M.W., S.M., D.G.L., B.

G., elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 14, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO RAGOGNA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2008 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 15/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRAZIANI che ha chiesto

l’estinzione;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L’Agenzia ha emesso avvisi di accertamento sia alla società MobiClan per ritenute di acconto non versate che ai dipendenti per la percezione di corrispettivi non dichiarati.

Gli avvisi di accertamento sono stati impugnati sia dalla società che dai dipendenti.

Questi ultimi, tuttavia, nelle more, hanno transatto la controversia mediante accertamento con adesione.

I ricorsi, riuniti, sono stati accolti dalla Commissione provinciale e respinti da quella regionale. I dipendenti propongono ricorso per cassazione, invocando in primo luogo la cessata materia del contendere, e facendo valere inoltre violazione di legge, ed omessa motivazione quanto alla valutazione dei file.

Resiste con controricorso Agenzia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate chiede l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

Va dichiarata cessata la materia del contendere e dunque estinto il giudizio. L’Amministrazione attesta la regolare definizione del condono previsto da quella norma da parte dei ricorrenti e deposita per ciascuno di essi l’attestazione di regolare definizione della lite.

La previsione dell’art. 39, comma 12, è che “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni”.

Ai sensi del medesimo articolo, lettera d) gli uffici trasmettono agli organi giudiziari presso cui pendono le liti, la comunicazione di regolarità del pagamento.

Devono così ritenersi rispettati e documentati i presupposti del D.Lgs. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

L’Agenzia ha chiesto invece che l’estinzione del giudizio non sia dichiarata con riguardo a tale N.F., che si assume essere parte in causa.

In realtà costui non figura tra i ricorrenti. che sono altri, ed il richiamo fattone dall’Agenzia appare essere frutto di un errore materiale.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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