Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13742 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13742 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Parco della Vittoria s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Lucrezio Caro 62, presso lo studio dell’avv. Fioravante
Carletti dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Enrico Allego, giusta procura
in

atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 122/2010/28, depositata il 14/6/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19059/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Parco della Vittoria s.r.l. contro l’Agenzia Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello pro-

aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 20021V003087000 con
il quale erano state revocate le agevolazioni ex art. 33 L. 388/2000 per non avere la
società edificato nell’area acquistata nel termine di cinque anni.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto l’Agenzia
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/5/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, terzo comma della L. 388/2000, laddove la CTR ha ritenuto ha ritenuto che la utilizzazione edificatoria dell’area debba essere portata a termine dall’acquirente che, in sede di acquisto,
ha chiesto di fruire delle agevolazioni di cui alla norma citata.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 7438 del 27/03/2009) secondo cui il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell/ per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga,
ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità

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Ordinanza

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posto dalla Agenzia, contro la sentenza della CTP di Varese n. 131/11/2008 che

se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.
Va altresì osservato che la ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame —
l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico partico-

n. 408 (c.d. legge Tupini)- che prevedeva “il beneficio dell’imposta fissa di registro e
quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili”,…. purché la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termineinduce questo Collegio a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in
questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione-, bensì vada estesa alla
costruzione di un edificio, e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione
di nuova costruzione, sia nella demolizione e ricostruzione integrale di un edificio
preesistente che, al decorso del quinquennio, abbia una consistenza significativa dal
punto di vista urbanistico ( Cass. 20/7/2012 n. 12655).
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi E 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi

e 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, 9/5/2013
Il Pr

nte

lareggiato —, analogamente a quanto disposto l’articolo 14 della legge 2 luglio 1949,

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