Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13742 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12602/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MAREAZZURRO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2008 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società contribuente ha chiesto il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, relativamente ad un fabbricato rurale di sua proprietà, invocandone la strumentalità rispetto all’attività di natura agricola, oggetto dello scopo sociale.

L’Agenzia ha rigettato la richiesta di agevolazione ritenendo non già agricola, bensì commerciale attività di acquacoltura riconducile alla contribuente.

La società ha proposto ricorso.

La Commissione regionale, adita in appello dall’Agenzia, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avendo l’appellante omesso di depositare fatto di appello, presso la Segreteria della CTP. Propone ricorso per Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo.

Non si è costituito il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia fa valere violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come successivamente modificato.

Sostiene Agenzia che, è vero che l’art. 53, prevede a pena di inammissibilità che, qualora l’appello non sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario occorre depositarne copia nella cancelleria del giudice di primo grado, e che è pur vero che l’Ufficio non lo ha fatto; ma è altresì vero che la norma non si applica ratione temporis alla fattispecie.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, prevede che: “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata e tuttavia. questa aggiunta è frutto della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis.

La legge, e cosi la regola da essa introdotta, del necessario deposito di copia dell’appella è entrata in vigore il 3.12.2005, e si applica agli appelli depositati dopo quella data, a partire dalla quale occorre allegare anche copia dell’appello nella cancelleria del giudice di primo grado (Sez. 5, n. 5347 del 2015).

Non può la norma applicarsi invece agli appelli proposti prima della sua entrata in vigore. in quanto al momento della notifica dell’impugnazione l’inammissibilità non era prevista.

Risulta documentato che l’Agenzia ha depositato il suo atto di appello nella segreteria della Commissione tributaria della Calabria il 2 dicembre 2005.

Conseguentemente, la notifica dell’appello è avvenuta anche essa prima della data di entrata in vigore, ed è la data della notifica che conta per determinare la legge applicabile: “In tema di contenzioso tributario, la modifica apportata del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 –

secondo cui il mancato deposito dell’atto di appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata determina l’inammissibilità del gravame – non si applica nel caso in cui la notifica dell’atto di impugnazione sia stata effettuata sotto il vigore della disciplina precedente, dovendo ritenersi che gli atti perfezionatisi prima dell’intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti, secondo il fondamentale principio “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere” (Sez. 5, n. 27971 del 2011).

La decisione va dunque cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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