Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13742 del 03/07/2020
Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13672/2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso Corte
Cassazione e difesa dall’avvocato DAMASCO MIRKO;
– ricorrente –
contro
Prefettura Rimini;
– intimata –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di RIMINI, depositata il
12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2019 dal Consigliere Dott. Lina RUBINO;
udito l’Avvocato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello.
Fatto
RILEVATO
che:
M.M., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura e della Questura di Rimini, avverso il decreto del Giudice di Pace di Rimini, reso il 12.3.2018, con il quale si dichiarava non luogo a provvedere, in calce alla sua memoria difensiva con la quale si chiedeva non convalidarsi il decreto di espulsione con applicazione di misure alternative all’accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso dal Prefetto di Rimini in data 8.3.2018, notificato al ricorrente in pari data, per aver il giudice già provveduto sulla convalida;
le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
RITENUTO
che:
il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto:
– non è neppure compiutamente formulato un motivo di ricorso, con indicazione di una delle ipotesi tassativamente previste nelle quali è consentito il ricorso per cassazione;
– è stato proposto avverso un provvedimento – il decreto di non luogo a provvedere – privo di decisività e definitività. In generale, il provvedimento con il quale il giudice dichiari non luogo a provvedere su una istanza ha natura ordinatoria e come tale non è autonomamente impugnabile non avendo natura decisoria: v. Cass. n. 1525 del 2019, Cass. n. 22154 del 2011).
L’impugnazione avrebbe dovuto appuntarsi, se mai, contro l’ordinanza che decideva sulla convalida, facendo valere in quella sede gli argomenti proposti, con l’aggiunta del rilievo formale che viene implicitamente in questa sede dedotto, ma non formalizzato in una idonea censura e comunque implicitamente indirizzato verso quel provvedimento e non avverso il provvedimento effettivamente impugnato, di aver emesso l’ordinanza di convalida senza attendere la scadenza del termine per depositare la memoria difensiva (termine di 48 ore che, a dire del dichiarante, essendo stato il provvedimento di espulsione notificato di sabato, veniva prorogato fino al successivo martedì).
Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
Sussistono i presupposti oggettivi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove il ricorrente non sia esente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti oggettivi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove il ricorrente non sia esente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020